Art. 8 Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico 1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di: a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE; b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi; c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE; d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica; e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione. 3. La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico. 4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato un supplente. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione. 6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi della direttiva 2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.