Art. 8
Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico
1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare una Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto
tecnico-scientifico in materia di:
a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva
2002/49/CE;
b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare
alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della
direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni
fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa
in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno
stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro
graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione
acustica;
e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre
1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori
acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla
definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di
semplificazione.
3. La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un
rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico.
4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato
un supplente.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare convoca le riunioni della Commissione.
6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.