Art. 11 Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta 1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria e' necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso, puo' essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'autorita' richiedente. 2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta. 4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta. 5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.