Art. 11 
 
          Trasferimento temporaneo in territorio nazionale 
                         di persona detenuta 
 
  1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di
acquisizione probatoria e' necessaria la  presenza  di  una  persona,
detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se  presta  consenso,
puo' essere temporaneamente trasferita  in  territorio  nazionale  su
iniziativa dell'autorita' richiedente. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  ricevuta   la   richiesta   di
trasferimento  temporaneo,  la   trasmette   al   procuratore   della
Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta  di  assistenza,
se  ritiene  che  l'esecuzione  non  comprometta  la  sovranita',  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  3.  Il  procuratore  della  Repubblica  concorda  con   l'autorita'
richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di
rientro nello  Stato  richiedente.  Dispone  quindi  che  la  persona
temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per   la   durata   del
trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del  luogo  di
esecuzione della richiesta. 
  4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al  trasferimento
temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente  trasmetta  copia
della dichiarazione di consenso della persona detenuta. 
  5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale  in  esecuzione  di
una pena o misura di  sicurezza  ne'  assoggettata  ad  altra  misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona,  avendone  avuta  la  possibilita',  non  abbia
lasciato il territorio  dello  Stato  trascorsi  quindici  giorni  da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.