Art. 13 
 
            Audizione mediante videoconferenza richiesta 
                         da uno Stato Parte 
 
  1.   L'esecuzione   della   richiesta   di    audizione    mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini,  dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito  ha  luogo  previo
accordo   con   l'autorita'   richiedente    circa    le    modalita'
dell'audizione,  anche  con  riguardo  alle  misure   relative   alla
protezione della  persona  da  ascoltare.  E'  assicurata,  nei  casi
previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla  richiesta  di
assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. 
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica  o  il   giudice,   ciascuno
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a: 
    a) identificare la persona da ascoltare; 
    b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione; 
    c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; 
    d) invitare la persona sottoposta alle indagini  o  l'imputato  a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo  dei  diritti  e  delle  facolta'  a  lui  riconosciute
dall'ordinamento  dello  Stato  Parte   ed   espressamente   indicati
dall'autorita' richiedente. 
  3. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita'  richiedente
o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua  direzione.
Al testimone e' comunque assicurata la  facolta'  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge italiana. 
  4. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente
dello Stato Parte. 
  5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo degli articoli 366, 367, 368, 369,  371-bis,
          372 e 373 del codice penale cosi' recita: 
              «Art. 366 (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti).  -
          Chiunque,  nominato  dall'autorita'  giudiziaria  perito  ,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale  ,  ottiene  con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' ,
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte.». 
              «Art. 367  (Simulazione  di  reato).  -  Chiunque,  con
          denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima  o
          sotto falso nome, diretta all'autorita'  giudiziaria  o  ad
          un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
          afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero  simula
          le tracce di un reato, in modo che  si  possa  iniziare  un
          procedimento  penale  per  accertarlo,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni.». 
              «Art.  368  (Calunnia).  -  Chiunque,   con   denunzia,
          querela, richiesta o istanza,  anche  se  anonima  o  sotto
          falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
          autorita' che a quella abbia obbligo di  riferirne  o  alla
          Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
          egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le  tracce
          di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
              La pena e' aumentata se s'incolpa taluno  di  un  reato
          pel quale la legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a dieci anni, o  un'altra  pena  piu'
          grave. 
              La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
          deriva una condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque
          anni; e' da sei a venti  anni,  se  dal  fatto  deriva  una
          condanna   all'ergastolo;   e   si    applica    la    pena
          dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla  pena
          di morte.». 
              «Art.  369   (Autocalunnia).   -   Chiunque,   mediante
          dichiarazione   ad   alcuna   delle   autorita'    indicate
          nell'articolo  precedente,  anche  se  fatta  con   scritto
          anonimo o sotto falso  nome,  ovvero  mediante  confessione
          innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di  un
          reato che egli sa non avvenuto, o di un reato  commesso  da
          altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». 
              «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero
          o al procuratore  della  Corte  penale  internazionale).  -
          Chiunque, nel corso di un  procedimento  penale,  richiesto
          dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale
          internazionale  di  fornire  informazioni  ai  fini   delle
          indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o
          in parte, cio' che sa intorno  ai  fatti  sui  quali  viene
          sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni, il procedimento  penale,  negli  altri  casi,
          resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso  del
          quale  sono  state  assunte  le  informazioni   sia   stata
          pronunciata sentenza di primo grado ovvero il  procedimento
          sia stato anteriormente definito con  archiviazione  o  con
          sentenza di non luogo a procedere. 
              Le disposizioni di cui ai  commi  primo  e  secondo  si
          applicano, nell'ipotesi prevista dall'art.  391-bis,  comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni ai fini  delle  indagini  sono  richieste  dal
          difensore.». 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni.» 
              «Art. 373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  -  Il
          perito  o  l'interprete,   che,   nominato   dall'autorita'
          giudiziaria,  da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,   o
          afferma fatti non conformi  al  vero,  soggiace  alle  pene
          stabilite nell'articolo precedente. 
              La condanna importa, oltre l'interdizione dai  pubblici
          uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.».