Art. 13 Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte 1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' richiedente circa le modalita' dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. E' assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. 2. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a: a) identificare la persona da ascoltare; b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione; c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciute dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati dall'autorita' richiedente. 3. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' richiedente o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. Al testimone e' comunque assicurata la facolta' di astensione nei casi previsti dalla legge italiana. 4. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente dello Stato Parte. 5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Note all'art. 13: - Il testo degli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale cosi' recita: «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito , interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' , ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.». «Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.». «Art. 369 (Autocalunnia). - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.» «Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.».