Art. 15 
 
Audizione dei testimoni e dei periti mediante  conferenza  telefonica
                    richiesta da uno Stato Parte 
 
  1.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  13,  su  conforme   richiesta
dell'autorita' dello Stato Parte, all'audizione  del  testimone,  del
consulente tecnico o del perito puo' procedersi  mediante  conferenza
telefonica.  Si  osservano,  in  tal  caso,  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 13, in quanto compatibili. 
  2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalita' di cui  al
comma 1 non  possono  essere  utilizzati  dall'autorita'  giudiziaria
italiana. 
  3. La richiesta puo' essere accolta se il testimone, il  consulente
tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.