Art. 16 
 
        Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto 
           e fermo e attivita' di indagine sotto copertura 
 
  1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione
e le  operazioni  di  infiltrazione  di  cui  all'articolo  14  della
convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo  2006,
n.146. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles  il
          29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,  n.
          146, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
          disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili: 
                a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473,  474,
          629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,  nonche'  nel  libro  II,
          titolo XII, capo III, sezione  I,  del  codice  penale,  ai
          delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai  delitti
          previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, nonche' ai delitti  previsti  dal
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309,  dall'art.  260  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20  febbraio
          1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio  o
          comunque prestano assistenza  agli  associati,  acquistano,
          ricevono,  sostituiscono   od   occultano   denaro,   armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero
          cose che sono  oggetto,  prodotto,  profitto  o  mezzo  per
          commettere    il    reato    o    altrimenti     ostacolano
          l'individuazione della loro  provenienza  o  ne  consentono
          l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                b) gli ufficiali di polizia giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1,  3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti di  cui  all'art.  630
          del codice penale, il pubblico  ministero  puo'  richiedere
          che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra
          utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per  il
          pagamento  del  riscatto,  indicandone  le  modalita'.   Il
          giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'art.  70  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis,
          del  codice  di  procedura  penale,  la  comunicazione   e'
          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. Sono abrogati: 
                a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre  1991,  n.
          419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno  1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356; 
                c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,  n.
          269; 
                e) l'art. 4 del decreto-legge  18  ottobre  2001,  n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438; 
                f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 
                f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991, n. 82, e successive modificazioni.».