Art. 17 
 
  Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte 
 
  1. Il funzionario dello Stato Parte che  partecipa  nel  territorio
dello Stato alle  attivita'  di  cui  all'articolo  16  assume,  agli
effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e  nei
suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui
all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 
  2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi  dai
funzionari di altro Stato Parte che partecipano  alle  attivita'  nel
territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti  dello
Stato Parte. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo  2006,
          n. 146, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note
          all'art. 16.