Art. 4 
 
Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel
  sistema nazionale di istruzione e formazione 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  in
collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), le  istituzioni  scolastiche  organizzate
nelle reti di cui all'articolo 7 e nei poli di cui  all'articolo  11,
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
le universita', gli istituti  tecnici  superiori,  gli  istituti  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  gli
istituti italiani di cultura concorrono,  nei  limiti  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
a  realizzare  un  sistema  coordinato  per  la   promozione   e   il
potenziamento della cultura umanistica e  della  conoscenza  e  della
pratica delle arti. 
  2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche  altri  soggetti
pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore  operanti
in ambito artistico  e  musicale,  specificatamente  accreditati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, adottato entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  requisiti
per l'accreditamento.