Art. 10 
 
Esami di idoneita' nel primo ciclo e ammissione  all'esame  di  Stato
  conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti 
 
  1. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi  seconda,  terza,
quarta e quinta della scuola primaria e per  la  prima  classe  della
scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro il
31 dicembre dello stesso anno  in  cui  sostengono  l'esame,  abbiano
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il  settimo,  l'ottavo,
il nono e il decimo anno di eta'. 
  2. L'accesso all'esame di idoneita' per le classi seconda  e  terza
di scuola secondaria di primo grado e' consentito a coloro che, entro
il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono  l'esame,  abbiano
compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno
di eta'. 
  3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo  non  statale
non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e
dell'alunno,  ovvero  coloro  che   esercitano   la   responsabilita'
genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente  la  comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio  di  residenza.  Le
alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneita'  al  termine  del
quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo
grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo  del  primo
ciclo d'istruzione, in qualita' di candidati  privatisti  presso  una
scuola statale o paritaria. Sostengono altresi' l'esame di  idoneita'
nel caso in cui richiedano  l'iscrizione  in  una  scuola  statale  o
paritaria. 
  4. L'esito dell'esame e' espresso  con  un  giudizio  di  idoneita'
ovvero di non idoneita'. 
  5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo  del  primo
ciclo di istruzione in qualita' di candidati  privatisti  coloro  che
compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui
sostengono l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  eta'  e  che  abbiano
conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano  conseguito
tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado  da  almeno  un
triennio. 
  6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati
privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7
presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 
  7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera  in
Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,  fatte  salve  norme  di
maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne  e
gli alunni sostengono l'esame di idoneita' ove  intendano  iscriversi
ad una scuola statale o paritaria.