Art. 3 
 
                  Ammissione alla classe successiva 
                        nella scuola primaria 
 
  1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono  ammessi  alla
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria  di  primo
grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. 
  2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle  alunne
e  degli  alunni  indichino  livelli  di  apprendimento  parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione,  l'istituzione  scolastica,
nell'ambito  dell'autonomia   didattica   e   organizzativa,   attiva
specifiche  strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di
apprendimento. 
  3. I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione
assunta all'unanimita', possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno
alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da
specifica motivazione.