Art. 4 
 
       Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne 
                e degli alunni della scuola primaria 
 
  1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle
attivita' di cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua  rilevazioni  nazionali
sugli  apprendimenti  delle  alunne  e  degli  alunni  in   italiano,
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per  il
curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta
di scuola primaria, come  previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80,  ad
eccezione della  rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente
nella classe quinta. 
  2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono  strumenti
utili  al  progressivo  miglioramento  dell'efficacia  della   azione
didattica. 
  3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni  nazionali
costituiscono per  le  istituzioni  scolastiche  attivita'  ordinarie
d'istituto. 
  4. Per la rilevazione di inglese,  l'INVALSI  predispone  prove  di
posizionamento sulle abilita' di comprensione  e  uso  della  lingua,
coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 31 dicembre 2009,  n.  213,  recante  «Riordino
          degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge
          27 settembre 2007, n. 165»: 
              «Art. 17 (Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di  formazione).  -  1.  L'Istituto
          nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
          formazione (INVALSI) mantiene  la  natura  giuridica  e  le
          competenze definite dal  decreto  legislativo  19  novembre
          2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  dal
          decreto-legge 7 settembre 2007,  n.  147,  convertito,  con
          modificazione, dalla legge 25 ottobre  2007,  n.  176.  Gli
          attuali membri del Comitato di indirizzo restano in  carica
          per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. 
              2. Nell'ambito della costruzione del Sistema  nazionale
          di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
                a) lo studio e  la  predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
                b) la promozione di periodiche rilevazioni  nazionali
          sugli  apprendimenti   che   interessano   le   istituzioni
          scolastiche e istruzione  e  formazione  professionale,  il
          supporto   e   l'assistenza   tecnica   alle    istituzioni
          scolastiche  e  formative  anche  attraverso  la  messa   a
          disposizione di prove oggettive per  la  valutazione  degli
          apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione   di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
                c)  lo  studio  di  modelli  e  metodologie  per   la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
                d) la predisposizione di prove a carattere  nazionale
          per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito  della   normativa
          vigente; 
                e) lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e  la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
                f)  lo   svolgimento   di   attivita'   di   ricerca,
          nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,  sia  su
          propria iniziativa  che  su  mandato  di  enti  pubblici  e
          privati, assicurando inoltre la partecipazione  italiana  a
          progetti internazionali in campo valutativo; 
                g)  lo  svolgimento  di  attivita'  di   supporto   e
          assistenza tecnica alle regioni e  agli  enti  territoriali
          per   la   realizzazione   di   autonome   iniziative    di
          monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 
                h) lo svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS». 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante  «Regolamento  sul
          sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
          formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  4  luglio
          2013, n. 155: 
              «Art. 6 (Procedimento di valutazione).  -  1.  Ai  fini
          dell'art.  2   il   procedimento   di   valutazione   delle
          istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare
          il ruolo delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,
          sulla base dei protocolli di valutazione e  delle  scadenze
          temporali stabilite dalla conferenza  di  cui  all'art.  2,
          comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato  nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del
          decreto legislativo 5 giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere
          dall'anno 2013: 
                a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
                  1) analisi e verifica del  proprio  servizio  sulla
          base dei dati resi disponibili dal sistema informativo  del
          Ministero, delle rilevazioni sugli  apprendimenti  e  delle
          elaborazioni sul valore aggiunto  restituite  dall'Invalsi,
          oltre a ulteriori elementi  significativi  integrati  dalla
          stessa scuola; 
                  2) elaborazione di un rapporto  di  autovalutazione
          in formato elettronico, secondo un  quadro  di  riferimento
          predisposto dall'Invalsi, e formulazione  di  un  piano  di
          miglioramento; 
                b) valutazione esterna: 
                  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi   delle
          situazioni  da  sottoporre  a  verifica,  sulla   base   di
          indicatori di efficienza ed efficacia previamente  definiti
          dall'Invalsi medesimo; 
                  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo  il
          programma e i  protocolli  di  valutazione  adottati  dalla
          conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5; 
                  3)  ridefinizione  da   parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei piani di miglioramento in base  agli  esiti
          dell'analisi effettuata dai nuclei; 
                c) azioni di miglioramento: 
                  1)  definizione  e  attuazione   da   parte   delle
          istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche
          con il supporto dell'Indire o attraverso la  collaborazione
          con   universita',   enti    di    ricerca,    associazioni
          professionali e culturali. Tale collaborazione avviene  nei
          limiti delle risorse  umane  e  finanziarie  disponibili  e
          senza determinare nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
                d)   rendicontazione   sociale   delle    istituzioni
          scolastiche: 
                  1)   pubblicazione,   diffusione   dei    risultati
          raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in
          una dimensione di trasparenza  sia  in  una  dimensione  di
          condivisione e promozione al miglioramento del servizio con
          la comunita' di appartenenza. 
              2. I nuclei di valutazione esterna sono  costituiti  da
          un dirigente tecnico del contingente  ispettivo  e  da  due
          esperti scelti dall'elenco di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera f). Al dirigente  tecnico  non  spettano  compensi,
          gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento
          delle  attivita'  di   valutazione.   L'Invalsi   definisce
          annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle
          medesime attivita', a decorrere dall'anno  2013,  entro  il
          limite delle  risorse  annualmente  assegnate  in  sede  di
          riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  51,  comma
          2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  le
          istituzioni  scolastiche   sono   soggette   a   periodiche
          rilevazioni   nazionali   sugli   apprendimenti   e   sulle
          competenze  degli  studenti,  predisposte   e   organizzate
          dall'Invalsi anche in  raccordo  alle  analoghe  iniziative
          internazionali. Tali rilevazioni sono  effettuate  su  base
          censuaria  nelle  classi  seconda  e  quinta  della  scuola
          primaria, terza della scuola  secondaria  di  primo  grado,
          seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e
          comunque entro  il  limite,  a  decorrere  dall'anno  2013,
          dell'assegnazione finanziaria disposta a valere  sul  Fondo
          di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
          204. 
              4. Le azioni di cui al comma 1  sono  dirette  anche  a
          evidenziare  le  aree  di  miglioramento  organizzativo   e
          gestionale  delle  istituzioni   scolastiche   direttamente
          riconducibili  al  dirigente  scolastico,  ai  fini   della
          valutazione dei risultati della  sua  azione  dirigenziale,
          secondo  quanto   previsto   dall'art.   25   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro. 
              5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti
          dalle singole istituzioni scolastiche, sono  comunicati  al
          direttore  generale  del  competente   Ufficio   scolastico
          regionale, che ne tiene conto ai fini della  individuazione
          degli obiettivi da assegnare  al  dirigente  scolastico  in
          sede  di  conferimento  del  successivo  incarico  e  della
          valutazione di cui al comma 4.