Art. 5 
 
                   Validita' dell'anno scolastico 
               nella scuola secondaria di primo grado 
 
  1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione
finale delle alunne e degli  alunni  e'  richiesta  la  frequenza  di
almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito
dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano  nel
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attivita' oggetto
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
  2.  Le  istituzioni  scolastiche  stabiliscono,  con  delibera  del
collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi
eccezionali,   congruamente   documentati,   purche'   la   frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  elementi  per
procedere alla valutazione. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in  cui
non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal  collegio
dei  docenti,  la  non  validita'  dell'anno  scolastico  e  delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame
finale del primo ciclo di istruzione.