Art. 14 Requisiti del personale da destinare all'estero 1. Per garantire l'identita' culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonche' per assicurare la qualita' del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.