Art. 12 Dotazioni organiche 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono cosi' determinate: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. 3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.