Art. 12 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  e   non
dirigenziale del Ministero sono cosi' determinate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  i  contingenti
di personale appartenenti alle  aree  prima,  seconda  e  terza  sono
ripartiti nei profili professionali. 
  3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  dei
decreti di cui all'articolo 13, comma  1,  del  presente  decreto,  i
contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale
sono  ripartiti  nell'ambito  delle  strutture  in  cui  si  articola
l'amministrazione.