Art. 2 
 
 
         Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento 
 
  1. All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «al trattamento di  cui  all'articolo
35»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai   trattamenti   di   cui
all'articolo 25-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, comma 3, lettere a)  e  b),  per  i  lavoratori  poligrafici,  e
lettera a), per i giornalisti,»; 
      2) alla lettera a), le parole: «di cui al citato  articolo  35»
sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»; 
      3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  per  i  giornalisti   professionisti   iscritti   all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali
periodici e di agenzie di  stampa  a  diffusione  nazionale,  di  cui
all'articolo 27,  secondo  comma,  con  almeno  venticinque  anni  di
anzianita' contributiva, limitatamente al numero  di  unita'  ammesso
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  seguito  di  accordi
recepiti dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  sulla
base delle risorse finanziarie disponibili  e  per  i  soli  casi  di
riorganizzazione  aziendale  in   presenza   di   crisi:   anticipata
liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  nei  cinque  anni   che
precedono il raggiungimento dell'eta' fissata  per  il  diritto  alla
pensione  di  vecchiaia  nel  regime  previdenziale  dell'INPGI,  con
integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero  massimo  di
cinque anni di anzianita' contributiva. Il  requisito  di  anzianita'
contributiva di cui al primo  periodo  e'  progressivamente  adeguato
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per i giornalisti che abbiano raggiunto una eta' anagrafica  la  cui
differenza  con  quella  richiesta  per  l'accesso   al   trattamento
pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni,  l'anzianita'
contributiva e' maggiorata di un  periodo  pari  a  tale  differenza,
fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili.». 
  2. Per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 37, comma  1,
lettera b), della legge n. 416 del 1981  e  successive  modificazioni
restano fermi  gli  obblighi,  i  termini  e  le  condizioni  di  cui
all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge  n.  416
          del 1981, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori
          di cui ai precedenti articoli e' data facolta'  di  optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di cui
          all'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  per  i  lavoratori
          poligrafici, e lettera a), per i giornalisti,  ovvero,  nel
          periodo  di  godimento  del  trattamento  medesimo,   entro
          sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
          contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: 
                a) per i  lavoratori  poligrafici,  limitatamente  al
          numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro  che
          possano   far   valere   nella    assicurazione    generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          almeno 35 anni di anzianita' contributiva a  decorrere  dal
          1° gennaio 2014,  36  anni  di  anzianita'  contributiva  a
          decorrere dal 1° gennaio  2016  e  37  anni  di  anzianita'
          contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi  di
          sospensione per i quali e' ammesso il  trattamento  di  cui
          all'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 148, sono riconosciuti utili  d'ufficio  secondo  quanto
          previsto dalla presente lettera; 
                  b)  per  i  giornalisti   professionisti   iscritti
          all'INPGI, dipendenti dalle imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa  a
          diffusione nazionale, di cui all'art.  27,  secondo  comma,
          con almeno venticinque  anni  di  anzianita'  contributiva,
          limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  a  seguito  di
          accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e
          per i soli casi di riorganizzazione aziendale  in  presenza
          di  crisi:  anticipata  liquidazione  della   pensione   di
          vecchiaia nei cinque anni che precedono  il  raggiungimento
          dell'eta' fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia
          nel regime previdenziale  dell'INPGI,  con  integrazione  a
          carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque
          anni di anzianita' contributiva. Il requisito di anzianita'
          contributiva di cui al primo  periodo  e'  progressivamente
          adeguato agli incrementi della speranza di  vita  ai  sensi
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              1-bis.  L'onere  annuale  sostenuto  dall'INPGI  per  i
          trattamenti di pensione anticipata,  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), pari a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
          L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche   sociali   la   documentazione
          necessaria al fine di  ottenere  il  rimborso  degli  oneri
          fiscalizzati.  Al   compimento   dell'eta'   prevista   per
          l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
          da parte dei beneficiari dei trattamenti di  cui  al  primo
          periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
          dell'INPGI,  fatta  eccezione  per  la  quota  di  pensione
          connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
          massimo di cinque  annualita',  che  rimane  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              2. L'integrazione contributiva a carico  dell'INPGI  di
          cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a
          cinque anni. Per i giornalisti che  abbiano  raggiunto  una
          eta' anagrafica la cui differenza con quella richiesta  per
          l'accesso al trattamento  pensionistico  di  vecchiaia  sia
          inferiore  a  cinque  anni,  l'anzianita'  contributiva  e'
          maggiorata di un periodo  pari  a  tale  differenza,  fermo
          restando il limite massimo di 360 contributi  mensili.  Non
          sono ammessi  a  fruire  dei  benefici  i  giornalisti  che
          risultino   gia'   titolari   di    pensione    a    carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria   o   di   forme
          sostitutive, esonerative  o  esclusive  della  medesima.  I
          contributi  assicurativi  riferiti  a  periodi   lavorativi
          successivi all'anticipata liquidazione  della  pensione  di
          vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza
          della   maggiorazione    contributiva    riconosciuta    al
          giornalista. 
              3. La  Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli
          operai    dell'industria    corrisponde    alla    gestione
          pensionistica  una  somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          la  gestione   medesima   sull'importo   che   si   ottiene
          moltiplicando per i mesi di  anticipazione  della  pensione
          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore
          interessato rapportati al mese. I contributi versati  dalla
          Cassa integrazione guadagni sono  iscritti  per  due  terzi
          nella  contabilita'  separata  relativa   agli   interventi
          straordinari e per il rimanente  terzo  a  quella  relativa
          agli interventi ordinari. 
              4. Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione
          di  cui  al  presente  articolo  con  la  retribuzione   si
          applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 
              5. Il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  presente
          articolo non e' compatibile con  le  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'art.  1-bis
          del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
          la semplificazione e la trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: 
              «2.  I  trattamenti  di  vecchiaia  anticipata  di  cui
          all'art. 37, comma 1, lettera  b),  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e  successive  modificazioni,  finanziati  ai
          sensi del presente  articolo  sono  erogati  in  favore  di
          giornalisti dipendenti da aziende che hanno  presentato  al
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  piani  di
          ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  a
          condizione che prevedano, anche mediante  integrazione  dei
          piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale gia'
          presentati,  la   contestuale   assunzione   di   personale
          giornalistico  in  possesso  di  competenze   professionali
          coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e
          sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione  a
          tempo  indeterminato  ogni   tre   prepensionamenti.   Tale
          condizione non  si  applica  alle  imprese  i  cui  accordi
          prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. 
              3. L'instaurazione di rapporti di lavoro  dipendente  o
          autonomo di cui agli articoli 2222 e  seguenti  del  codice
          civile, anche  in  forma  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per  la
          cessione  del  diritto  d'autore,  con  i  giornalisti  che
          abbiano optato per i trattamenti  di  vecchiaia  anticipata
          finanziati ai sensi  del  presente  articolo,  comporta  la
          revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il
          rapporto di lavoro sia instaurato  con  un'azienda  diversa
          facente capo al medesimo gruppo editoriale.».