Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Ai  fini  della  anticipata  liquidazione  della  pensione   di
vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di  cui
all'articolo 1, commi da 226 a 232, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 37, comma  1,
lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applicano i seguenti requisiti: 
    a) un'anzianita' contributiva pari almeno a 25  anni  interamente
accreditati presso l'INPGI; 
    b) un'eta' anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno  58
anni, se donne, e a 60 anni, se uomini. 
  2. L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 e'
in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa  programmati
a legislazione vigente ai sensi dell'articolo  1,  comma  226,  della
legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  anche  mediante  incremento  del
contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui  al  comma
228 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 fino  a  totale
copertura degli oneri conseguenti dal comma 1  per  l'inclusione  dei
predetti accordi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi da 226 a 232  dell'art.
          1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata
          nel  Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   21
          dicembre 2016, n. 297. 
              «226. Nelle more dell'esercizio  della  delega  di  cui
          all'art. 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016,  n.  198,
          per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni  di
          vecchiaia  anticipata  per  i  giornalisti  dipendenti   da
          aziende in ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi
          aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416, e' autorizzata la spesa di 5,5  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro
          per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2021,
          in  aggiunta  a  quanto  previsto   dall'art.   1-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Sono
          conseguentemente  aumentati  i  limiti  di  spesa  di   cui
          all'art. 41-bis, comma 7,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2009, n. 14. 
              227. I trattamenti di vecchiaia anticipata  di  cui  ai
          commi da 226 a 232 del presente articolo  sono  erogati  ai
          giornalisti interessati dai  piani  di  ristrutturazione  o
          riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali prima della data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ancorche' ne siano esauriti i termini
          di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai  fini  della
          decorrenza  dei  trattamenti  ovvero  della  decadenza  del
          termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1
          dell'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo
          intercorrente  tra  la  data  di  scadenza  del  piano   di
          ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata  in
          vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere
          nuovamente il predetto  termine.  L'Istituto  nazionale  di
          previdenza   dei    giornalisti    italiani    prende    in
          considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine
          cronologico di presentazione dei piani,  nel  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e
          delle condizioni  di  cui  all'art.  1-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              228.  Agli  oneri  derivanti   dalle   prestazioni   di
          vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a
          232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo
          a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 41-bis, comma
          7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14. 
              229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o
          autonomo di cui agli articoli 2222 e  seguenti  del  codice
          civile, anche  in  forma  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per  la
          cessione  del  diritto  d'autore,  con  i  giornalisti  che
          abbiano optato per i trattamenti  di  vecchiaia  anticipata
          finanziati ai sensi dei commi da 226  a  232  del  presente
          articolo comporta la  revoca  del  finanziamento  concesso,
          anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia  instaurato
          con un'azienda diversa  facente  capo  al  medesimo  gruppo
          editoriale. 
              230. All'onere derivante dall'attuazione del comma  226
          si provvede: 
                a) quanto a 5,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
          mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per
          il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  destinata
          per  l'anno  2017  agli  interventi  di  competenza   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1,
          comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; 
                b) quanto a 5,5 milioni di euro per  l'anno  2018,  a
          5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5  milioni  di  euro
          per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni,  delle
          risorse disponibili su apposita contabilita'  speciale,  su
          cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del  Fondo
          per  il  pluralismo   e   l'innovazione   dell'informazione
          destinata per l'anno 2017  agli  interventi  di  competenza
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. 
              231.  Alla  compensazione   dei   conseguenti   effetti
          finanziari sui saldi di finanza pubblica recati  dal  comma
          230   del   presente   articolo   si   provvede    mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art. 6,  comma
          2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,
          pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a  5,5  milioni
          di euro per l'anno 2019, a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021. 
              232.  Il  Fondo  di  cui  all'art.  6,  comma  2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.».