Art. 4 
 
 
                Norme di coordinamento e abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo  35  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, e'  abrogato  e  l'articolo  20,  comma  6,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  e'  sostituito  dal
seguente: «6. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  37  della
legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e   successive   modificazioni   e
dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'art. 35 della legge n. 416 del 1981,  abrogato  dal
          presente decreto a far tempo dal 1° gennaio  2018,  recava:
          «Trattamento straordinario di integrazione salariale». 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  20  del
          decreto legislativo n. 148 del 2015,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «6. Resta fermo  quanto  disposto  dall'art.  37  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni  e
          dall'art. 7, comma  10-ter,  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236.».