Art. 4 Norme di coordinamento e abrogazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' abrogato e l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' sostituito dal seguente: «6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4: - L'art. 35 della legge n. 416 del 1981, abrogato dal presente decreto a far tempo dal 1° gennaio 2018, recava: «Trattamento straordinario di integrazione salariale». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dal presente decreto: «6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».