Art. 4 Cooperative giornalistiche 1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 2. Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 3. Per essere ammesse al contributo le cooperative giornalistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) la mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento del contributo; b) aver associato almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime; c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato; d) aver espressamente previsto nello statuto: 1. la partecipazione alla compagine societaria degli altri giornalisti della cooperativa che ne facciano richiesta, aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva; 2. la possibilita' da parte di ciascun socio ordinario di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa e il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile; 3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, piu' di un terzo del capitale sociale e, per le altre, piu' di un quinto; 4. il divieto per ciascun socio ordinario di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo. 4. Nel caso sia verificato, in capo a taluno dei soci di una cooperativa giornalistica, il possesso di partecipazioni in altre cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative coinvolte decadono dalla possibilita' di accedere al contributo. 5. Ove la cooperativa giornalistica si sia avvalsa dell'istituto del ristorno previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile, la stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di legge che consentono il ricorso all'istituto.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli da 2511 a 2520 del codice civile: «Art. 2511 (Societa' cooperative). - Le cooperative sono societa' a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.». «Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). - Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.». «Art. 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e' documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale dei prodotti.». «Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita' prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.». «Art. 2515 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa. L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.». «Art. 2516 (Rapporti con i soci). - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento.». «Art. 2517 (Enti mutualistici) - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa'.». «Art. 2518 (Responsabilita' per le obbligazioni sociali). - Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.». «Art. 2519 (Norme applicabili). - Alle societa' cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa' per azioni. L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.». «Art. 2520 (Leggi speciali). - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili. La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.». - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236: «Art. 15 (Istituzione). - 1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo. 2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi. 3. Le modalita' di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31: «Art. 4 (Soci sovventori). - 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. 4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. 5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. 6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.». «Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 2545-sexies del codice civile: «Art. 2545-sexies (Ristorni) - L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».