Art. 4 
 
 
                     Cooperative giornalistiche 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche  si
intendono  le  societa'   cooperative,   composte   da   giornalisti,
poligrafici,  grafici  editoriali,  con  prevalenza  di  giornalisti,
costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice  civile
ed iscritte all'albo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220. 
  2.   Le   cooperative   di   giornalisti   possono   prevedere   la
partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le  modalita'  ed  i
limiti previsti dagli articoli 4 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59. 
  3. Per essere ammesse al contributo le  cooperative  giornalistiche
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) la mutualita' prevalente per l'esercizio  di  riferimento  del
contributo; 
    b) aver associato almeno il cinquanta per cento  dei  giornalisti
dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale
di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva  con  le  cooperative
medesime; 
    c) aver assunto la maggioranza dei soci con contratto di lavoro a
tempo indeterminato; 
    d) aver espressamente previsto nello statuto: 
      1. la partecipazione  alla  compagine  societaria  degli  altri
giornalisti della  cooperativa  che  ne  facciano  richiesta,  aventi
analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva; 
      2. la possibilita' da  parte  di  ciascun  socio  ordinario  di
esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della  quota  di
cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della  cooperativa  e
il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile; 
      3. il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per  le
cooperative composte fino ad otto soci, piu' di un terzo del capitale
sociale e, per le altre, piu' di un quinto; 
      4.  il  divieto  per   ciascun   socio   ordinario   di   avere
partecipazioni sociali in  altre  cooperative  editrici  che  abbiano
chiesto l'ammissione al contributo. 
  4. Nel caso sia verificato, in  capo  a  taluno  dei  soci  di  una
cooperativa giornalistica, il possesso  di  partecipazioni  in  altre
cooperative che abbiano richiesto il contributo, tutte le cooperative
coinvolte decadono dalla possibilita' di accedere al contributo. 
  5. Ove la cooperativa giornalistica si  sia  avvalsa  dell'istituto
del ristorno previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile, la
stessa deve dichiarare di aver rispettato le specifiche condizioni di
legge che consentono il ricorso all'istituto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli da 2511 a 2520 del
          codice civile: 
              «Art. 2511 (Societa'  cooperative).  -  Le  cooperative
          sono societa' a capitale variabile con  scopo  mutualistico
          iscritte presso l'albo delle societa'  cooperative  di  cui
          all'articolo   2512,   secondo   comma,   e    all'articolo
          223-sexiesdecies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
          presente codice.». 
              «Art. 2512 (Cooperativa  a  mutualita'  prevalente).  -
          Sono  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  in
          ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 
              1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in favore
          dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 
              2)  si  avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento
          della loro  attivita',  delle  prestazioni  lavorative  dei
          soci; 
              3)  si  avvalgono  prevalentemente,  nello  svolgimento
          della loro attivita', degli apporti di beni  o  servizi  da
          parte dei soci. 
              Le societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente  si
          iscrivono in un apposito albo, presso il  quale  depositano
          annualmente i propri bilanci.». 
              «Art.  2513   (Criteri   per   la   definizione   della
          prevalenza). - Gli amministratori e i  sindaci  documentano
          la condizione di prevalenza di cui al  precedente  articolo
          nella   nota   integrativa   al   bilancio,    evidenziando
          contabilmente i seguenti parametri: 
              a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle  prestazioni
          di servizi verso i soci sono  superiori  al  cinquanta  per
          cento  del  totale  dei  ricavi  delle  vendite   e   delle
          prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto
          A1; 
              b) il  costo  del  lavoro  dei  soci  e'  superiore  al
          cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di  cui
          all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre
          forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; 
              c) il costo della produzione per servizi  ricevuti  dai
          soci ovvero per beni conferiti dai soci e'  rispettivamente
          superiore al cinquanta per cento del totale dei  costi  dei
          servizi di cui all'articolo 2425, primo  comma,  punto  B7,
          ovvero al costo delle merci o materie  prime  acquistate  o
          conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. 
              Quando  si  realizzano  contestualmente  piu'  tipi  di
          scambio  mutualistico,  la  condizione  di  prevalenza   e'
          documentata facendo riferimento alla media ponderata  delle
          percentuali delle lettere precedenti. 
              Nelle cooperative agricole la condizione di  prevalenza
          sussiste quando la  quantita'  o  il  valore  dei  prodotti
          conferiti dai soci e'  superiore  al  cinquanta  per  cento
          della quantita' o del valore totale dei prodotti.». 
              «Art. 2514 (Requisiti delle  cooperative  a  mutualita'
          prevalente).  -  Le  cooperative  a  mutualita'  prevalente
          devono prevedere nei propri statuti: 
              a) il divieto di  distribuire  i  dividendi  in  misura
          superiore   all'interesse   massimo   dei   buoni   postali
          fruttiferi, aumentato di due  punti  e  mezzo  rispetto  al
          capitale effettivamente versato; 
              b) il divieto di remunerare  gli  strumenti  finanziari
          offerti in sottoscrizione ai  soci  cooperatori  in  misura
          superiore a due punti rispetto al limite  massimo  previsto
          per i dividendi; 
              c) il divieto di distribuire  le  riserve  fra  i  soci
          cooperatori; 
              d) l'obbligo di devoluzione, in  caso  di  scioglimento
          della societa',  dell'intero  patrimonio  sociale,  dedotto
          soltanto il capitale sociale e  i  dividendi  eventualmente
          maturati, ai fondi mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione. 
              Le   cooperative   deliberano   l'introduzione   e   la
          soppressione delle clausole di cui al comma precedente  con
          le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.». 
              «Art. 2515 (Denominazione sociale) -  La  denominazione
          sociale,  in  qualunque  modo   formata,   deve   contenere
          l'indicazione di societa' cooperativa. 
              L'indicazione di cooperativa non puo' essere  usata  da
          societa' che non hanno scopo mutualistico.». 
              «Art. 2516 (Rapporti con i soci). - Nella  costituzione
          e nell'esecuzione dei  rapporti  mutualistici  deve  essere
          rispettato il principio di parita' di trattamento.». 
              «Art. 2517 (Enti mutualistici) -  Le  disposizioni  del
          presente titolo non si  applicano  agli  enti  mutualistici
          diversi dalle societa'.». 
              «Art.  2518  (Responsabilita'   per   le   obbligazioni
          sociali). - Nelle societa' cooperative per le  obbligazioni
          sociali  risponde  soltanto  la   societa'   con   il   suo
          patrimonio.». 
              «Art.  2519  (Norme  applicabili).  -   Alle   societa'
          cooperative, per quanto non previsto dal  presente  titolo,
          si applicano in quanto compatibili  le  disposizioni  sulla
          societa' per azioni. 
              L'atto   costitutivo   puo'   prevedere   che   trovino
          applicazione,  in  quanto  compatibili,  le   norme   sulla
          societa' a responsabilita' limitata nelle  cooperative  con
          un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero  con
          un attivo dello stato  patrimoniale  non  superiore  ad  un
          milione di euro.». 
              «Art. 2520 (Leggi speciali). - Le cooperative  regolate
          dalle leggi speciali sono soggette  alle  disposizioni  del
          presente titolo, in quanto compatibili. 
              La legge puo' prevedere la costituzione di  cooperative
          destinate  a  procurare   beni   o   servizi   a   soggetti
          appartenenti a particolari categorie anche di non soci.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del   decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante (Norme in materia
          di riordino della  vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  ai
          sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile  2001,
          n. 142 recante «Revisione  della  legislazione  in  materia
          cooperativistica,   con   particolare   riferimento    alla
          posizione del socio lavoratore»), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236: 
              «Art. 15 (Istituzione).  -  1.  E'  istituito,  a  fini
          anagrafici e della fruizione  dei  benefici  fiscali  o  di
          altra natura, l'Albo nazionale degli enti  cooperativi,  di
          seguito denominato Albo. 
              2. L'Albo, tenuto presso gli  Uffici  territoriali  del
          Governo,  e,  nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
          Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,  n.
          287,  presso  le  Direzioni  provinciali  del  lavoro,   e'
          articolato  per  provincia  e  sostituisce   lo   schedario
          generale della cooperazione e i registri prefettizi. 
              3. Le  modalita'  di  tenuta  del  predetto  Albo  e  i
          rapporti con le  Camere  di  commercio  sono  definiti  con
          decreto del Ministro.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 11 della legge
          31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di  societa'
          cooperative), pubblicata  nel  Supplemento  Ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31: 
              «Art. 4 (Soci sovventori). - 1. Il primo e  il  secondo
          comma dell'articolo 2548 del  codice  civile  si  applicano
          alle  societa'  cooperative  e  ai   loro   consorzi,   con
          esclusione delle  societa'  e  dei  consorzi  operanti  nel
          settore dell'edilizia  abitativa,  i  cui  statuti  abbiano
          previsto  la  costituzione  di  fondi   per   lo   sviluppo
          tecnologico o per la ristrutturazione  o  il  potenziamento
          aziendale. 
              2. I  voti  attribuiti  ai  soci  sovventori  anche  in
          relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono  in
          ogni caso superare un terzo dei voti spettanti  a  tutti  i
          soci. 
              3.  I   soci   sovventori   possono   essere   nominati
          amministratori. La maggioranza  degli  amministratori  deve
          essere costituita da soci cooperatori. 
              4.   I   conferimenti   dei   soci   sovventori    sono
          rappresentati da azioni nominative trasferibili. 
              5. Alle azioni dei  soci  sovventori  si  applicano  il
          secondo  comma  dell'articolo  2348  ed  il   terzo   comma
          dell'articolo 2355 del codice civile. 
              6. Lo statuto puo' stabilire particolari  condizioni  a
          favore dei soci sovventori per la ripartizione degli  utili
          e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il  tasso  di
          remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura
          superiore al 2 per cento rispetto a  quello  stabilito  per
          gli altri soci.». 
              «Art. 11 (Fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo, riconosciute ai sensi  dell'articolo
          5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate da regioni a statuto  speciale  possono  costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
              2. L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
              3. Per realizzare i propri fini,  i  fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
              4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,  aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
              5. Deve inoltre essere devoluto  ai  fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni. 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'articolo 20. 
              7.  Le  societa'  cooperative  ed   i   loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
              8. Lo Stato e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
              10. Le societa' cooperative e i loro consorzi  che  non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2545-sexies del  codice
          civile: 
              «Art.  2545-sexies  (Ristorni)  -  L'atto   costitutivo
          determina i criteri di ripartizione dei  ristorni  ai  soci
          proporzionalmente alla quantita' e  qualita'  degli  scambi
          mutualistici. 
              Le  cooperative  devono  riportare  separatamente   nel
          bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con  i  soci,
          distinguendo    eventualmente    le    diverse     gestioni
          mutualistiche. 
              L'assemblea  puo'  deliberare   la   ripartizione   dei
          ristorni   a   ciascun   socio   anche   mediante   aumento
          proporzionale delle rispettive quote o con  l'emissione  di
          nuove azioni, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          2525,   ovvero   mediante    l'emissione    di    strumenti
          finanziari.».