Art. 5 Requisiti di accesso 1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale, esercitino unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo di almeno due anni maturati prima dell'annualita' per la quale la domanda di contributo e' presentata; b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; c) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva secondo le modalita' indicate all'articolo 7; d) impiego, nell'intero anno di riferimento del contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici; e) per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e' da intendersi testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l'edizione su carta non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera, il relativo contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo i criteri di cui all'articolo 9. 2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente; b) iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e conformita' degli assetti societari alla normativa vigente; c) assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici previste dall'articolo 3, comma 11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione di piu' domande da parte di imprese editrici controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal diritto di accedere al contributo; d) proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria; f) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti; g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 11-ter dell'articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990: «11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.». - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.». - Si riporta il testo dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215: «Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - (omissis). Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.». - Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302: «(omissis). 460. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilita' di accedere ai contributi; c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.». - Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117.