Art. 5 
 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. I contributi diretti sono concessi alle imprese editrici di  cui
all'articolo 2,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  che,  in  ambito
commerciale, esercitino unicamente un'attivita' informativa  autonoma
e indipendente di carattere generale e siano in possesso dei seguenti
requisiti: 
    a) anzianita' di costituzione dell'impresa e  di  edizione  della
testata per la quale si chiede  il  contributo  di  almeno  due  anni
maturati prima dell'annualita' per la quale la domanda di  contributo
e' presentata; 
    b) regolare adempimento  degli  obblighi  derivanti  da  ciascuna
tipologia  di   contratto   collettivo   di   lavoro,   nazionale   o
territoriale,  applicato   dall'impresa   editrice   richiedente   il
contributo; 
    c) edizione in formato digitale  dinamico  e  multimediale  della
testata in parallelo con l'edizione  su  carta  o  in  via  esclusiva
secondo le modalita' indicate all'articolo 7; 
    d) impiego, nell'intero anno di riferimento  del  contributo,  di
almeno  5  dipendenti  con  prevalenza  di  giornalisti  regolarmente
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese
editrici di quotidiani, e di almeno 3 dipendenti  con  prevalenza  di
giornalisti regolarmente assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, per le imprese editrici di periodici; 
    e) per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di
almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le  testate
locali, e di almeno il 20 per cento delle  copie  annue  distribuite,
per le testate nazionali. Ai fini di tale requisito e' da  intendersi
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni con una
percentuale di vendita in ciascuna regione non  inferiore  all'1  per
cento della distribuzione totale. Nel caso in cui l'edizione su carta
non soddisfi il requisito di cui alla presente lettera,  il  relativo
contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i  requisiti  di  cui
all'articolo 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto unicamente  il
contributo per  quest'ultima  edizione,  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 9. 
  2. Per accedere ai contributi  e'  altresi'  necessario  essere  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione al Registro delle imprese, ove  richiesto  in  base
alla normativa vigente; 
    b) iscrizione al Registro degli  operatori  della  comunicazione,
istituito presso l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e
conformita' degli assetti societari alla normativa vigente; 
    c) assenza di situazioni  di  collegamento  o  di  controllo  fra
imprese editrici previste dall'articolo 3, comma 11-ter, delle  legge
7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di collegamento e  di  controllo
sono quelle definite ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  e
dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;  la
presentazione  di  piu'  domande  da  parte   di   imprese   editrici
controllate o collegate tra loro comporta per tutte la decadenza  dal
diritto di accedere al contributo; 
    d)  proprieta'  della  testata  per  la  quale  si  richiede   il
contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  460,
lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per le cooperative
subentrate al contratto di cessione in uso ai sensi dell'articolo  1,
comma 7-bis, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
    e) divieto di distribuzione di utili  provenienti  dall'esercizio
dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi,
adottato con norma statutaria; 
    f) obbligo per l'impresa di  dare  evidenza  nell'edizione  della
testata del  contributo  ottenuto  nonche'  di  tutti  gli  ulteriori
finanziamenti a qualunque titolo ricevuti; 
    g) impegno ad adottare  misure  idonee  a  contrastare  qualsiasi
forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del  corpo  della  donna,
assunto anche mediante l'adesione al Codice di  autodisciplina  della
comunicazione commerciale. 
  3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si applica  alle
imprese, alle associazioni ed agli enti che  provvedono  ad  adeguare
l'assetto societario alle prescrizioni del  presente  decreto  e  che
hanno percepito il contributo per l'annualita' precedente a quella in
cui provvedono all'adeguamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo del comma 11-ter dell'articolo  3
          della citata legge n. 250 del 1990: 
              «11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono  abrogati  gli
          ultimi due  periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo  anno  i
          contributi previsti dal comma 2 sono concessi a  condizione
          che non fruiscono  dei  contributi  previsti  dal  predetto
          comma  imprese  collegate  con  l'impresa  richiedente,   o
          controllate da essa, o che  la  controllano,  o  che  siano
          controllate dalle stesse imprese, o dagli  stessi  soggetti
          che la controllano.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - Si riporta il testo dell'ottavo comma dell'articolo 1
          della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per  l'editoria),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215: 
              «Art. 1 (Titolarita' delle imprese). - (omissis). 
              Le persone fisiche e le societa'  che  controllano  una
          societa' editrice di giornali quotidiani, anche  attraverso
          intestazione fiduciaria delle azioni o delle  quote  o  per
          interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
          societa' controllata ed  al  servizio  dell'editoria  entro
          trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio  che  determina
          l'acquisizione  del  controllo.  Costituisce  controllo  la
          sussistenza   dei   rapporti    configurati    come    tali
          nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente,
          salvo prova contraria, l'influenza dominante  prevista  dal
          primo comma dell'articolo 2359  del  codice  civile  quando
          ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo
          che consentono: 
              a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero 
              b)  il  coordinamento   della   gestione   dell'impresa
          editrice  con  quella  di  altre  imprese   ai   fini   del
          perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare  la
          concorrenza tra le imprese stesse; ovvero 
              c)  una  distribuzione  degli  utili  o  delle  perdite
          diversa, quanto ai soggetti o alla misura,  da  quella  che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero 
              d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dal numero delle azioni o delle quote  possedute;
          ovvero 
              e)  l'attribuzione  a  soggetti   diversi   da   quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese  editrici  nonche'  dei  direttori  delle   testate
          edite.». 
              - Si riporta il testo del comma  460  dell'articolo  1,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2006)»,  pubblicata  nel   Supplemento
          Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302: 
              «(omissis). 
              460. A decorrere dal  1°  gennaio  2006,  i  contributi
          previsti dai commi 2, 8, 10  e  11  dell'articolo  3  della
          legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,
          sono percepiti a condizione che: 
              a) l'impresa editrice sia  proprietaria  della  testata
          per la quale richiede i contributi; 
              b) l'impresa editrice sia una  societa'  cooperativa  i
          cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici  che
          abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In  caso
          contrario tutte le imprese  editrici  interessate  decadono
          dalla possibilita' di accedere ai contributi; 
              c) i requisiti di cui alle  lettere  a)  e  b)  non  si
          applicano alle imprese editrici che, alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, abbiano  gia'  maturato  il
          diritto  ai  contributi.  In  tal  caso  nel  calcolo   del
          contributo non e' ammesso l'affitto della testata.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2012,  n.  63  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  16  luglio  2012,  n.  103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117.