Art. 6 
 
 
            Distribuzione e vendita delle copie su carta 
 
  1. Ai  fini  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  per  copie
distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o  presso
punti di vendita non esclusivi, tramite  contratti  con  societa'  di
distribuzione   esterne   non   controllate   dall'impresa   editrice
richiedente il contributo ne' ad  essa  collegate,  quelle  poste  in
vendita  mediante  abbonamento  a  titolo  oneroso  nonche'  mediante
abbonamento  sottoscritto  da  un  unico  soggetto,  non  controllato
dall'impresa  editrice  richiedente  il  contributo   ne'   ad   essa
collegato, per una  pluralita'  di  copie  qualora  tale  abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina. 
  Sono, altresi', considerate  copie  distribuite  quelle  cedute  in
connessione con il versamento di  quote  associative  destinate  alla
sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa
doppia opzione. 
  2. Non si considerano copie distribuite quelle  diffuse  e  vendute
tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco  e  quelle
per le quali non e' individuabile il prezzo di vendita.  Per  vendita
in blocco e' da intendersi la vendita di una pluralita' di  copie  ad
un unico soggetto. 
  3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso
presso le edicole o punti di  vendita  non  esclusivi  o  spedite  in
abbonamento a titolo  oneroso,  purche'  considerate  ammissibili  in
conformita' ai criteri specificati al comma 1. 
  4. Nel caso di testate vendute in  abbinamento  ad  altre,  per  le
quali  non  e'  individuabile  il   distinto   prezzo   di   vendita,
l'individuazione  del  prezzo  e'  effettuata  tramite  i   documenti
contabili  di  vendita,  gli  estratti  conto  del  distributore,  in
possesso dell'impresa editrice ovvero tramite i contratti  in  essere
con la testata abbinata.