Art. 8 
 
 
                  Criteri di calcolo del contributo 
 
  1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei  costi
direttamente connessi alla produzione della testata e una  quota  per
le copie vendute, secondo i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nel
presente articolo. 
  2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio
dell'attivita' editoriale per la  produzione  della  testata  per  la
quale  si  richiede  il  contributo  nell'anno  di  riferimento   del
contributo medesimo: 
    a) costo per il personale dipendente fino ad un  importo  massimo
di  euro  120.000  e  di  euro  50.000  annui   al   lordo   azienda,
rispettivamente, per ogni giornalista e  per  ogni  poligrafico,  web
master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; 
    b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa  delle
copie  prodotte  nell'anno  di  riferimento,  costo  per  la   stampa
comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il
confezionamento delle copie, costo per la distribuzione,  comprensivo
delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle
copie in abbonamento; 
    c) costo per  gli  abbonamenti  ai  notiziari  delle  agenzie  di
stampa,  comprensivo  delle   spese   per   l'acquisto   di   servizi
informativi, fotografici e  multimediali  forniti  dalle  agenzie  di
stampa, con  esclusione  dei  servizi  editoriali  consistenti  nella
predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; 
    d) costo per l'acquisto e l'installazione di  hardware,  software
di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; 
    e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del  sito
web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; 
    f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; 
    g) costo per l'installazione  di  sistemi  di  pubblicazione  che
consentano la gestione di  abbonamenti  a  titolo  oneroso,  di  aree
interattive  con  i  lettori  e   di   piattaforme   che   permettano
l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. 
  3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per  le
quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una
procedura  di  ammortamento,  i  costi  rimborsabili  si  riferiscono
esclusivamente  alla  quota  di  costo  imputabile  all'esercizio  di
riferimento del contributo. 
  4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio  di
esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i  relativi  pagamenti
siano  effettuati  attraverso  strumenti   che   ne   consentano   la
tracciabilita',  quali  bonifico  bancario  o  postale,  servizi   di
pagamento   elettronici   interbancari   ovvero    altri    strumenti
equipollenti purche' idonei ad assicurarne la  piena  tracciabilita',
anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo  a
quello  di  competenza  del  contributo.  In  tal  caso  deve  essere
evidenziata, nella certificazione del  prospetto  dei  costi  redatto
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  10,  la  corrispondenza
contabile  con  i  pertinenti  costi  ammissibili  dell'esercizio  di
riferimento  del  contributo.  Le  spese  ammissibili  per  le  quali
risultano pagamenti parziali sono riconoscibili  nella  misura  degli
importi pagati, ove effettuati con le modalita' di  cui  al  presente
comma. 
  5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota di contributo
per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati
sulla base del numero di copie annue vendute: 
    a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute; 
    b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue
vendute; 
    c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute. 
  6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono  rimborsati
secondo le quote di seguito indicate: 
    a) una quota pari al 55 per cento, per le testate  che  rientrano
nel primo scaglione; 
    b) una quota pari al 45 per cento, per le testate  che  rientrano
nel secondo scaglione; 
    c) una quota pari al 35 per cento, per le testate  che  rientrano
nel terzo scaglione. 
  7. I costi di cui al comma  2,  lettere  d),  e),  f)  e  g),  sono
rimborsati nella misura del 75  per  cento,  comunque  non  oltre  il
limite del 50 per cento  degli  importi  riconosciuti  ai  sensi  del
medesimo comma 2, lettera a). 
  8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non puo' superare i
seguenti limiti: 
    a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per  i  quotidiani
che rientrano nel primo scaglione; 
    b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani
che rientrano nel secondo scaglione; 
    c)  2.500.000  euro  per  le  testate  che  rientrano  nel  terzo
scaglione. 
  9. I costi dell'edizione in formato digitale  sono  rimborsati  nel
limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su
carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro. 
  10. La quota di contributo per le copie  vendute  dell'edizione  su
carta e' calcolata secondo i seguenti importi: 
    a) per le testate che rientrano nel primo  scaglione,  0,20  euro
per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici; 
    b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25  euro
per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici; 
    c) per le testate che rientrano nel terzo  scaglione,  0,35  euro
per copia venduta. 
  11. Se il  prezzo  effettivo  di  vendita  risulta  inferiore  agli
importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia  venduta  e'
pari all'effettivo prezzo  di  vendita.  Il  rimborso  per  le  copie
vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro. 
  12. La quota di  contributo  per  le  copie  vendute  dell'edizione
digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo
effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il
contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di
vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma,  per  copie
vendute si intendono le  copie  digitali  vendute  singolarmente,  in
abbonamento  ovvero  abbinate  all'edizione  cartacea  della   stessa
testata ad un prezzo  non  inferiore  al  20  per  cento  del  prezzo
dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le
copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso  un'unica
transazione  economica  che  mette   a   disposizione   piu'   utenze
individuali. 
  13. La  quota  per  le  copie  digitali  vendute  non  puo'  essere
superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute
su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro. 
  14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e  fermo
restando il limite di cui  al  comma  15,  si  applicano  altresi'  i
seguenti criteri: 
    a) un rimborso pari al 75 per  cento  degli  oneri  previdenziali
sostenuti  dall'impresa  editrice,  nell'anno  di   riferimento   del
contributo, per il solo anno dell'assunzione con  contratto  a  tempo
indeterminato di figure professionali  connesse  all'informazione  di
eta' inferiore a 35 anni; 
    b) una quota aggiuntiva in ragione  del  numero  di  percorsi  di
alternanza scuola-lavoro sulla base di  convenzioni  con  le  scuole,
pari all'1 per cento del contributo spettante  all'impresa  editrice,
per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento; 
    c) un rimborso pari al 5  per  cento  dei  costi  per  azioni  di
formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati; 
    d) una riduzione del contributo pari all'importo dello  stipendio
eccedente il limite massimo retributivo  previsto  dall'articolo  13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  nel  caso  in  cui
l'impresa  editrice  superi   nell'erogazione   degli   stipendi   al
personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite. 
  15. Il contributo  complessivamente  erogabile  non  puo'  comunque
essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa. 
  16. Se l'applicazione  dei  criteri  di  cui  al  presente  decreto
determina un  contributo  di  importo  inferiore  a  5.000  euro,  il
contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono
ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13, del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: 
              «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
          pubblico e delle societa' partecipate). -  1.  A  decorrere
          dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo  riferito
          al primo presidente  della  Corte  di  cassazione  previsto
          dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
          contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo.».