Art. 8 Criteri di calcolo del contributo 1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. 2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell'anno di riferimento del contributo medesimo: a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento; c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata; d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale; e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva; f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web; g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. 3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e' configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio di riferimento del contributo. 4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche' idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a quello di competenza del contributo. In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo. Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente comma. 5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota di contributo per le copie vendute, sono previsti i seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di copie annue vendute: a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute; b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute; c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute. 6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono rimborsati secondo le quote di seguito indicate: a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che rientrano nel primo scaglione; b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che rientrano nel secondo scaglione; c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che rientrano nel terzo scaglione. 7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g), sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a). 8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non puo' superare i seguenti limiti: a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione; b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione; c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione. 9. I costi dell'edizione in formato digitale sono rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro. 10. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti importi: a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici; b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici; c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta. 11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite di 3.500.000 euro. 12. La quota di contributo per le copie vendute dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma, per copie vendute si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione piu' utenze individuali. 13. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro. 14. Al calcolo del contributo di cui al presente articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano altresi' i seguenti criteri: a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di eta' inferiore a 35 anni; b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per ogni percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento; c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione e aggiornamento del personale debitamente documentati; d) una riduzione del contributo pari all'importo dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel caso in cui l'impresa editrice superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori il predetto limite. 15. Il contributo complessivamente erogabile non puo' comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi dell'impresa. 16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente decreto determina un contributo di importo inferiore a 5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.».