Art. 9 Criteri di calcolo del contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale 1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) il contributo per l'edizione in formato esclusivamente digitale comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente articolo. 2. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi per la produzione della testata di cui all'articolo 8, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma, purche' l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 40.000; il rimborso non puo' superare il limite complessivo di 1.000.000 di euro. Si applica il limite di cui all'articolo 8, comma 7. 3. La quota di contributo per le copie vendute e' pari a 0,40 euro per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Per copie vendute si intendono quelle indicate all'articolo 8, comma 12. La quota per le copie digitali vendute non puo' essere superiore a 300.000 euro. 4. Per sostenere le imprese innovative nelle politiche volte allo sviluppo dell'occupazione, al potenziamento della formazione professionale per la qualita' dell'informazione ed all'ampliamento dell'offerta informativa multimediale, il contributo per l'edizione esclusivamente in formato digitale e' incrementato attraverso la valorizzazione delle voci che seguono, con le modalita' e nelle misure indicate: a) un rimborso pari al 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto dall'impresa editrice per l'assunzione, nel periodo di riferimento del contributo, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali, assunti con contratti di lavoro anche non a tempo indeterminato; b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete da parte dell'impresa editrice; c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) al 3 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili superiore a 100.000. 5. All'edizione della testata pubblicata esclusivamente in formato digitale si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.