Art. 9 
 
 
Criteri di calcolo del contributo per  l'edizione  esclusivamente  in
                          formato digitale 
 
  1. Per le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a), b) e c) il contributo per l'edizione  in  formato  esclusivamente
digitale comprende una  quota  di  rimborso  dei  costi  direttamente
connessi alla produzione della testata  e  una  quota  per  le  copie
vendute, secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  nel  presente
articolo. 
  2. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 75 per cento, i costi
per la produzione della testata di cui all'articolo 8,  comma  2,  ad
eccezione di quelli di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma,
purche' l'edizione digitale abbia un numero di utenti  unici  mensili
non inferiore a 40.000; il  rimborso  non  puo'  superare  il  limite
complessivo di 1.000.000  di  euro.  Si  applica  il  limite  di  cui
all'articolo 8, comma 7. 
  3. La quota di contributo per le copie vendute e' pari a 0,40  euro
per copia digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta
inferiore all'importo sopra  indicato,  il  contributo  per  ciascuna
copia venduta e' pari all'effettivo  prezzo  di  vendita.  Per  copie
vendute si intendono quelle indicate all'articolo  8,  comma  12.  La
quota per le copie digitali  vendute  non  puo'  essere  superiore  a
300.000 euro. 
  4. Per sostenere le imprese innovative nelle politiche  volte  allo
sviluppo  dell'occupazione,   al   potenziamento   della   formazione
professionale per la qualita'  dell'informazione  ed  all'ampliamento
dell'offerta informativa multimediale, il contributo  per  l'edizione
esclusivamente in formato  digitale  e'  incrementato  attraverso  la
valorizzazione delle voci che  seguono,  con  le  modalita'  e  nelle
misure indicate: 
    a) un rimborso pari al  75  per  cento  dell'onere  previdenziale
sostenuto dall'impresa editrice  per  l'assunzione,  nel  periodo  di
riferimento del contributo, di giornalisti dedicati  alla  produzione
di contenuti informativi originali, assunti con contratti  di  lavoro
anche non a tempo indeterminato; 
    b) un rimborso pari al 20 per cento dei costi per la gestione  di
piattaforme  e  applicativi  dedicati  all'ampliamento   dell'offerta
informativa  telematica  e  per  l'utilizzo  della  rete   da   parte
dell'impresa editrice; 
    c) una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti  unici
finali raggiunti, accertato con sistemi  di  rilevazione  statistici,
pari: 
      1)  al  2  per  cento  del  contributo  spettante   all'impresa
editrice, per un numero di utenti unici finali mensili  da  40.000  e
fino a 100.000; 
      2)  al  3  per  cento  del  contributo  spettante   all'impresa
editrice, per un numero di utenti unici finali  mensili  superiore  a
100.000. 
  5. All'edizione della testata pubblicata esclusivamente in  formato
digitale si applicano, altresi', le disposizioni di cui  all'articolo
8, commi 3, 4, 14, 15 e 16.