Art. 11 Scia 1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere. 2. La Scia contiene: a) copia del certificato di accreditamento; b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica; c) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile della verificazione periodica si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attivita' segnalata; d) l'indicazione del responsabile della verificazione periodica e del suo eventuale sostituto; e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni, o comunque fino alla scadenza della verificazione periodica, copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate. 3. Il certificato e la dichiarazione si riferiscono esplicitamente alle attivita' disciplinate dal presente regolamento per le quali l'organismo presenta la Scia; la documentazione relativa ai requisiti generali, strutturali, per le risorse, di processo e del sistema di gestione dell'organismo e' presentata esclusivamente all'organismo di accreditamento che, ove occorre e a richiesta, ne fornisce copia anche parziale ad Unioncamere. 4. Unioncamere al momento del ricevimento della Scia provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, e a indicare nell'elenco di cui all'articolo 10 l'avvenuta presentazione della segnalazione e il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza. 5. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza sui sigilli e sui contrassegni di cui all'allegato VI. 6. Gli eventuali costi relativi agli accertamenti e alla vigilanza sull'organismo di cui all'articolo 14 sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione. 7. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale. 8. Per tutto quanto non precisato nel presente articolo e nell'articolo 12, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21, nonche' del Capo IV-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando che tali disposizioni legislative in ogni caso prevalgono rispetto alle presenti disposizioni regolamentari di dettaglio e costituiscono limite e criterio generale interpretativo delle stesse.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990: «Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.». - Il capo IV-bis della citata legge n. 241/1990, reca: «Efficacia ed invalidita' del provvedimento amministrativo. revoca e recesso».