Art. 12 
 
               Divieto di prosecuzione dell'attivita' 
                    e provvedimenti di autotutela 
 
  1. Unioncamere, entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia di
cui  all'articolo  11,  procede  alla  verifica   documentale   della
segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni a suo corredo; in
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti  di  legge,
adotta   motivati   provvedimenti   di   divieto   di    prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti dannosi salvo che  sia
possibile conformare l'attivita' ed i  suoi  effetti  alla  normativa
vigente; in tali casi l'organismo interessato provvede  a  conformare
detta attivita'  e  i  suoi  effetti  entro  un  termine  fissato  da
Unioncamere stessa e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
  2. Decorso il termine di cui al  comma  1,  in  caso  di  accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in presenza delle  condizioni
di cui  all'articolo  21-nonies  della  medesima  legge,  Unioncamere
adotta   motivati   provvedimenti   di   divieto   di    prosecuzione
dell'attivita' e ogni altro provvedimento  previsto  in  applicazione
del precitato articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3.  Il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  e'  adottato  da
Unioncamere, sentito l'organismo, e  contiene  la  motivazione  della
decisione adottata, nonche' l'indicazione del termine  e  dell'organo
cui deve essere  presentato  l'eventuale  ricorso.  Tale  divieto  e'
adottato anche nei casi di sospensione o revoca  del  certificato  di
accreditamento. 
  4.  L'organismo  oggetto  di   provvedimenti   d'inibizione   della
prosecuzione dell'attivita' o di autotutela da parte  di  Unioncamere
comunica ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche  periodiche
gia'  programmate,  l'impossibilita'  ad  eseguire  le  verifiche.  I
titolari degli strumenti  sono  tenuti  alla  riprogrammazione  degli
stessi con altro organismo,  entro  sessanta  giorni  lavorativi  dal
ricevimento della comunicazione.