Art. 13 
 
             Obbligo di registrazione e di comunicazione 
 
  1.  Gli  organismi  inviano  telematicamente  entro  dieci   giorni
lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di  ciascuna
delle  province  in  cui  essi   hanno   effettuato   operazioni   di
verificazione periodica e a Unioncamere, un  documento  di  riepilogo
degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi: 
  a) nome, indirizzo ed eventuale  partita  IVA  del  titolare  dello
strumento; 
  b) indirizzo presso cui lo strumento e' in  servizio,  ove  diverso
dal precedente; 
  c) codice identificativo del punto di prelievo o di  riconsegna,  a
seconda dei casi e qualora previsto; 
  d) tipo dello strumento; 
  e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista; 
  f) numero di serie dello strumento; 
  g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento; 
  h) data dell'intervento  di  riparazione,  se  del  caso,  e  della
verificazione; 
  i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; 
  l)  anomalie  riscontrate,  se  la  verificazione  ha  dato   esito
negativo; 
  m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 
  2.  L'organismo  tiene  un  registro,  su   supporto   cartaceo   o
informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico,  le  richieste
di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione  con
il relativo esito. 
  3. Gli strumenti di misura, a seguito di  rimozione  dal  luogo  di
messa in servizio  senza  alterazione  dei  sigilli,  possono  essere
liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel
rispetto degli errori massimi tollerati,  fino  alla  scadenza  della
verificazione periodica; il titolare dello  strumento  comunica  alla
Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in
servizio dello strumento.