Art. 13 Obbligo di registrazione e di comunicazione 1. Gli organismi inviano telematicamente entro dieci giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con almeno i seguenti elementi: a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare dello strumento; b) indirizzo presso cui lo strumento e' in servizio, ove diverso dal precedente; c) codice identificativo del punto di prelievo o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto; d) tipo dello strumento; e) marca, modello dello strumento e classe, se prevista; f) numero di serie dello strumento; g) specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento; h) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione; i) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza; l) anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo; m) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti. 2. L'organismo tiene un registro, su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito. 3. Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verificazione periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.