Art. 14 
 
                      Vigilanza sugli organismi 
 
  1.  L'organismo  nazionale  di  accreditamento  esegue  la  propria
attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in  conformita'
alle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). 
  2. L'organismo nazionale di accreditamento comunica tempestivamente
a  Unioncamere  la  sospensione   o   revoca   del   certificato   di
accreditamento a seguito dell'attivita' di  sorveglianza  di  cui  al
comma 1 per il seguito di competenza di cui all'articolo 12. 
  3. La Camera di commercio competente per territorio sullo strumento
esercita l'attivita' di vigilanza  eseguendo  controlli  a  campione,
computati su base annuale, fino al 5 per cento degli  strumenti  gia'
sottoposti  a  verificazione  periodica;  nel   caso   di   contatori
dell'acqua, del gas e  dispositivi  di  conversione  del  volume,  di
energia  elettrica  e  di  energia   termica   la   vigilanza   sulle
verificazioni periodiche e' effettuata fino alla  soglia  dell'1  per
cento. Gli strumenti di misura e le risorse necessarie al controllo a
campione  sono  messi  a  disposizione  della  Camera  di   commercio
dall'organismo che ha eseguito la verificazione. 
  4. La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 non  trova
applicazione nel caso in cui l'organismo comunichi in via  telematica
alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro
e gli utenti  presso  cui  effettuera'  operazioni  di  verificazione
periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, se la Camera
di commercio programma lo svolgimento dei  propri  controlli  in  una
data diversa da quella comunicata dall'organismo. 
  5. La vigilanza di cui  al  presente  articolo,  e'  effettuata  in
conformita' ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5. 
  6. I risultati  delle  operazioni  di  vigilanza  effettuate  dalle
Camere di commercio sono  trasmessi  a  Unioncamere  e,  in  caso  di
anomalie    riscontrate,    anche    all'organismo    nazionale    di
accreditamento.