Art. 11 Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.». 2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' inserito il seguente: «Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I. 2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'. 3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». 3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»; b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.». 4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto: «Art. 132. (Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalita': a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108. b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'art. 132-bis.». - Si riporta il testo dell'art. 134, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217 come modificato dal presente decreto: «Art. 134. (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione. 2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.». - Si riporta il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto: «Art. 143. (Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi). - 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. 3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'art. 41 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».