Art. 7
Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni
connesse al rilascio della valutazione tecnica europea, ETA, e'
istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo
nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB,
costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell'interno e
dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio
nazionale delle ricerche.
2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
(UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le
aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far
parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione
tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche, sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'ITAB.
4. Ai componenti dell'ITAB non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta
eccezione dei costi di missione, che restano a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
305/2011 si veda nelle note alle premesse.