Art. 7 
 
 
       Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  funzioni
connesse al rilascio  della  valutazione  tecnica  europea,  ETA,  e'
istituito  un  Organismo  di  coordinamento,   denominato   Organismo
nazionale per  la  valutazione  tecnica  europea,  di  seguito  ITAB,
costituito da personale del Servizio tecnico centrale  del  Consiglio
superiore   dei   lavori   pubblici   presso   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  della  Direzione  Centrale  per  la
prevenzione e la  sicurezza  tecnica  del  Ministero  dell'interno  e
dell'Istituto per  le  tecnologie  della  costruzione  del  Consiglio
nazionale delle ricerche. 
  2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo  29  del  regolamento
(UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte  le
aree di prodotto previste dal medesimo regolamento  ed  entra  a  far
parte dell'organizzazione  europea  degli  organismi  di  valutazione
tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, sono stabilite le modalita' di funzionamento dell'ITAB. 
  4. Ai componenti dell'ITAB non sono corrisposti gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o  altri  emolumenti,  comunque  denominati,  fatta
eccezione   dei   costi   di   missione,   che   restano   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza. Le Amministrazioni  interessate
provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.