Art. 13 
 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui  all'articolo  4,
comma 4, la persona sottoposta  alle  indagini  e  il  suo  difensore
possono proporre, contro il decreto di riconoscimento, opposizione al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il giudice  per  le  indagini  preliminari  decide,  sentito  il
procuratore  della  Repubblica,   con   ordinanza.   L'ordinanza   e'
comunicata   al   procuratore   della   Repubblica    e    notificata
all'interessato. 
  3.  Il  procuratore  della   Repubblica   informa   senza   ritardo
l'autorita' di emissione della  decisione.  Quando  l'opposizione  e'
accolta, il decreto di riconoscimento e' annullato. 
  4.  L'opposizione  non  ha   effetto   sospensivo   dell'esecuzione
dell'ordine di indagine e  della  trasmissione  dei  risultati  delle
attivita' compiute. Il procuratore della Repubblica puo' comunque non
trasmettere i risultati delle attivita' compiute  se  puo'  derivarne
grave e irreparabile danno alla  persona  sottoposta  alle  indagini,
all'imputato o  alla  persona  comunque  interessata  dal  compimento
dell'atto. 
  5. Il giudice per le  indagini  preliminari,  quando  e'  richiesto
dell'esecuzione dell'ordine di indagine ai sensi dell'articolo 5,  se
ricorrono i motivi di rifiuto  indicati  dall'articolo  10,  dispone,
anche  su  richiesta  delle  parti,  l'annullamento  del  decreto  di
riconoscimento emesso dal procuratore della Repubblica. 
  6. Non si da' luogo all'esecuzione dell'ordine di indagine in  caso
di annullamento del decreto di riconoscimento. 
  7. Possono altresi' proporre  opposizione  avverso  il  decreto  di
riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro
a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il
suo difensore, la persona alla quale la prova o il  bene  sono  stati
sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro  restituzione.  Il
giudice provvede in camera di consiglio ai  sensi  dell'articolo  127
del codice di procedura penale. In tal caso avverso la decisione  del
giudice e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di  legge  da
parte del pubblico ministero e degli interessati entro  dieci  giorni
dalla sua comunicazione  o  notificazione.  La  Corte  di  cassazione
provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 127 del  codice  di  procedura
          penale si veda nelle note all'art. 5.