Art. 3 
 
                     Elettorato attivo e passivo 
 
  1. I componenti del consiglio sono eletti dagli  avvocati  iscritti
all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, con voto segreto,  in  base  alle  disposizioni  della  presente
legge. 
  2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti  negli
albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti
e ricercatori universitari a tempo pieno  e  nella  sezione  speciale
degli  avvocati  stabiliti,  il  giorno  antecedente  l'inizio  delle
operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli  avvocati
per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. 
  3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che  non
abbiano  riportato,  nei  cinque  anni   precedenti,   una   sanzione
disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento.  Fermo  restando
quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono  essere  eletti
per piu' di due mandati consecutivi. La  ricandidatura  e'  possibile
quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali  si
e' svolto il precedente mandato. 
  4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si  tiene  conto
ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del  comma
3. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 25  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2.