Art. 4 
 
             Numero massimo di voti esprimibili e tutela 
                    del genere meno rappresentato 
 
  1. Ciascun elettore puo' esprimere un numero di voti non  superiore
ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi  dell'articolo  28,
comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  secondo  quanto
indicato nella tabella A allegata alla presente legge. 
  2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione,  la  presente
legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al  capo  III
le modalita' di espressione del voto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 28, comma 1,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si vedano le note all'articolo 2. 
              - Il testo dell'articolo 51 della Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 51. - Tutti i  cittadini  dell'uno  o  dell'altro
          sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle  cariche
          elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i  requisiti
          stabiliti dalla legge. A tale fine la  Repubblica  promuove
          con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
          uomini. 
              La legge puo', per l'ammissione ai  pubblici  uffici  e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica. 
              Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha
          diritto  di  disporre  del   tempo   necessario   al   loro
          adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».