Art. 12 
 
 
                        Denominazione sociale 
 
  1. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o  l'acronimo  ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  agli  enti  di
cui all'articolo 4, comma 3. 
  3. L'indicazione di ente del Terzo  settore  o  dell'acronimo  ETS,
ovvero di parole o locuzioni  equivalenti  o  ingannevoli,  non  puo'
essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.