Art. 6 
 
 
                          Attivita' diverse 
 
  1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita'  diverse
da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto  costitutivo
o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali  rispetto
alle attivita'  di  interesse  generale,  secondo  criteri  e  limiti
definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all'articolo
97, tenendo conto dell'insieme  delle  risorse,  anche  volontarie  e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto  all'insieme  delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attivita'  di
interesse generale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.