Art. 7 
 
 
                           Raccolta fondi 
 
  1. Per raccolta fondi si intende il complesso  delle  attivita'  ed
iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore  al  fine  di
finanziare  le  proprie  attivita'  di  interesse   generale,   anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva. 
  2. Gli enti del Terzo  settore,  possono  realizzare  attivita'  di
raccolta fondi anche  in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche
mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o
erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse
proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei
principi di verita', trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la
Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio  nazionale  del
Terzo settore.