Art. 4 Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario 1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneita' fisica e psichica; e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge. 2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto; f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. 3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e); b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio; d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. 4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'; b) la minore eta' anagrafica; c) il piu' elevato voto di laurea.
Note all'art. 4: - Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.