Art. 4 
 
             Requisiti per il conferimento dell'incarico 
                       di magistrato onorario 
 
  1. Per il conferimento  dell'incarico  di  magistrato  onorario  e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  a) cittadinanza italiana; 
  b) esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) essere di condotta incensurabile; 
  d) idoneita' fisica e psichica; 
  e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; 
  f) laurea in giurisprudenza a seguito  di  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
  g) in caso di partecipazione  alla  assegnazione  di  incarichi  di
magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente,  nella
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  nella  Regione  Valle   d'Aosta,
conoscenza, rispettivamente, della  lingua  tedesca  e  della  lingua
francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito
si applicano le vigenti disposizioni di legge. 
  2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che: 
  a) hanno riportato condanne  per  delitti  non  colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
  b) sono stati sottoposti a misure di  prevenzione  o  di  sicurezza
personali; 
  c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione  piu'
lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
  d) sono stati collocati in quiescenza; 
  e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi  le
funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto; 
  f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato  onorario,
a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro  confronti  la
revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21. 
  3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
  a)  l'esercizio  pregresso  delle  funzioni  giudiziarie,  comprese
quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e); 
  b) l'esercizio, anche  pregresso,  per  almeno  un  biennio,  della
professione di avvocato; 
  c) l'esercizio, anche  pregresso,  per  almeno  un  biennio,  della
professione di notaio; 
  d)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 
  e)  lo  svolgimento  con  esito  positivo  del  tirocinio  di   cui
all'articolo  7,  senza   che   sia   intervenuto   il   conferimento
dell'incarico di magistrato onorario; 
  f) l'esercizio pregresso, per almeno  un  biennio,  delle  funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie  con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; 
  g) lo svolgimento, con  esito  positivo,  dello  stage  presso  gli
uffici giudiziari, a norma  dell'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
  h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
  i)  l'esercizio,  anche   pregresso,   per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di  materie  giuridiche  negli  istituti  superiori
statali. 
  4. In caso di uguale titolo di preferenza  ai  sensi  del  comma  3
prevale, nell'ordine: 
  a) la maggiore anzianita'  professionale  o  di  servizio,  con  il
limite massimo di dieci anni di anzianita'; 
  b) la minore eta' anagrafica; 
  c) il piu' elevato voto di laurea. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 73  del  citato  decreto-legge  21  giugno
          2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.