Art. 6 Ammissione al tirocinio 1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando nonche' il termine per la presentazione delle domande. 2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi sede nel distretto. 3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e' allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. 4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non piu' di tre uffici dello stesso distretto. 5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti. 6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura. 7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato all'unita' superiore. 8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: «Art. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario). - 1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione: a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo; b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei; c) al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico; d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari. 2. La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2; b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3; c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3-bis. 4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. 6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.».