Art. 6 
 
                       Ammissione al tirocinio 
 
  1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con  delibera,
da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui  deve
provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla
base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle  piante
organiche degli uffici del giudice di pace  e  dei  vice  procuratori
onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando
nonche' il termine per la presentazione delle domande. 
  2. All'adozione ed  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del  bando  per  il  conferimento  degli
incarichi nel rispettivo  distretto  provvede,  entro  trenta  giorni
dalla delibera  di  cui  al  comma  1,  la  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui  all'articolo  10
del decreto legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  dandone  notizia
mediante  inserzione  del  relativo  avviso  nel  sito  internet  del
Ministero della giustizia e comunicazione ai  consigli  degli  ordini
degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi  sede  nel
distretto. 
  3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine,
riportato nel bando, per la presentazione al presidente  della  corte
di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti  e  i
titoli posseduti, sulla base di un  modello  standard  approvato  dal
Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e'  allegata  la
dichiarazione   attestante    l'insussistenza    delle    cause    di
incompatibilita' previste dalla legge. 
  4. Gli  interessati  possono  presentare,  in  relazione  ai  posti
individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione  al  tirocinio
per non piu' di tre uffici dello stesso distretto. 
  5. La sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  consiglio
giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale  al  quale
il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la  graduatoria
degli aspiranti, sulla base dei  criteri  indicati  nell'articolo  4,
commi 3 e  4,  e  formula  le  motivate  proposte  di  ammissione  al
tirocinio  sulla  base  delle  domande  ricevute  e  degli   elementi
acquisiti. 
  6. Le  domande  degli  interessati  e  le  proposte  della  sezione
autonoma per i magistrati  onorari  del  consiglio  giudiziario  sono
trasmesse al Consiglio superiore della magistratura. 
  7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per  ciascun
ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati  pari,
ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma  1,
aumentato  della  meta'  ed  eventualmente   arrotondato   all'unita'
superiore. 
  8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non  adotta  la
delibera di cui al comma 1 per  due  bienni  consecutivi,  le  piante
organiche degli  uffici  del  giudice  di  pace  e  degli  uffici  di
collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in
misura corrispondente ai posti effettivamente coperti. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: 
              «Art. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del
          consiglio giudiziario). - 1. Nel consiglio  giudiziario  e'
          istituita una sezione autonoma per  i  giudici  onorari  di
          pace e i vice procuratori  onorari  per  l'esercizio  delle
          competenze assegnate dalla legge in relazione: 
              a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso,
          all'ammissione  al  tirocinio  e  all'organizzazione  e  al
          coordinamento del medesimo; 
              b) alla proposta per la  nomina  di  coloro  che  hanno
          terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria
          degli idonei; 
              c)  al  giudizio   di   idoneita'   per   la   conferma
          nell'incarico; 
              d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle
          funzioni, decadenza, dispensa, revoca  dell'incarico  e  di
          applicazione di sanzioni disciplinari. 
              2. La  sezione  autonoma  e'  altresi'  competente  per
          l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi  e
          sulle proposte di organizzazione dagli uffici  del  giudice
          di pace. Essa  esercita  inoltre  le  competenze  assegnate
          dalla legge in relazione alle determinazioni  organizzative
          dell'attivita' dei  vice  procuratori  onorari  in  procura
          della  Repubblica  e  dei  giudici  onorari  di   pace   in
          tribunale, fatta eccezione per le materie di  cui  all'art.
          7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12. 
              3. La sezione  autonoma  e'  composta,  oltre  che  dai
          componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: 
              a) tre magistrati e un avvocato, eletti  dal  consiglio
          giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di
          pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai  giudici
          onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio
          nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2; 
              b)  cinque  magistrati  e  un  avvocato,   eletti   dal
          consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre  giudici
          onorari di pace e due vice procuratori onorari  eletti  sia
          dai giudici  onorari  di  pace  che  dai  vice  procuratori
          onorari in servizio  nel  distretto,  nell'ipotesi  di  cui
          all'art. 9, comma 3; 
              c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio
          giudiziario  tra  i  suoi  componenti,  e  quattro  giudici
          onorari di pace e tre viceprocuratori  onorari  eletti  sia
          dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari
          in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art.  9,
          comma 3-bis. 
              4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con  la
          presenza  della  meta'  piu'  uno  dei  componenti   e   le
          deliberazioni sono assunte a maggioranza dei  presenti.  In
          caso di parita' prevale il voto del presidente. 
              5. In caso di mancanza o di impedimento,  i  membri  di
          diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
          esercita le funzioni. 
              6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il
          componente della sezione autonoma  nominato  dal  Consiglio
          nazionale forense non puo' partecipare alle  discussioni  e
          alle deliberazioni della sezione medesima,  che  riguardano
          un magistrato onorario  che  esercita  le  funzioni  in  un
          ufficio del circondario del tribunale presso  cui  ha  sede
          l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.».