Art. 7 
 
               Tirocinio e conferimento dell'incarico 
 
  1. Il  tirocinio  e'  organizzato  dal  Consiglio  superiore  della
magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo  le
rispettive  competenze  e   attribuzioni   come   determinate   dalle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30  gennaio  2006,
n. 26. 
  2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito  il  comitato
direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio  e
le  modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  presso   gli   uffici
giudiziari. 
  3. Il tirocinio per il  conferimento  dell'incarico  di  magistrato
onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto: 
  a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario  nel  cui
circondario ha sede l'ufficio del giudice di  pace  in  relazione  al
quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; 
  b) per i vice procuratori onorari, nella procura  della  Repubblica
presso  la  quale  e'  istituito  l'ufficio  di  collaborazione   del
procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata  disposta
l'ammissione al tirocinio. 
  4.  La  sezione  autonoma  del   consiglio   giudiziario   di   cui
all'articolo 10 del decreto  legislativo  27  gennaio  2006,  n.  25,
organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari
attuando  le  direttive  generali  del  Consiglio   superiore   della
magistratura e nominando i magistrati  collaboratori  tra  magistrati
professionali dotati di adeguata esperienza e  di  elevato  prestigio
professionale. 
  5. Il  tirocinio  si  svolge  sotto  la  direzione  del  magistrato
collaboratore,  il  quale  si  avvale  di  magistrati   professionali
affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati  i  tirocinanti
per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 
  6. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli  uffici
giudiziari, consiste altresi'  nella  frequenza  obbligatoria  e  con
profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30  ore,
organizzati dalla Scuola superiore  della  magistratura,  nel  quadro
delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
26 del 2006, avvalendosi della rete della  formazione  decentrata  di
cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2,  su  materie
indicate  dalla  stessa  Scuola   superiore,   nonche'   su   materie
individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi  sono
coordinati  da  magistrati  professionali  tutori,  designati   dalla
struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di  Corte
d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una  sessione
pratica. I tutori assicurano  l'assistenza  didattica  ai  magistrati
onorari  in  tirocinio  e  curano  lo  svolgimento  delle   attivita'
formative mediante esercitazioni pratiche,  test  e  altre  attivita'
teorico-pratiche   individuate   dalla   Scuola    superiore    della
magistratura.  Terminati  i  corsi,  la  struttura  della  formazione
decentrata, sulla  base  delle  relazioni  dei  magistrati  tutori  e
dell'allegata documentazione  comprovante  l'esito  dei  test,  delle
esercitazioni e delle  altre  attivita'  pratiche  svolte,  redige  e
trasmette alla sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del  2006  un  rapporto
per ciascun magistrato onorario. 
  7. La sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  consiglio
giudiziario,  acquisito  il  rapporto  del  magistrato  collaboratore
comprensivo  delle  schede  valutative   trasmesse   dai   magistrati
affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di
cui al comma 6,  formula  un  parere  sull'idoneita'  del  magistrato
onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio,  propone  al  Consiglio
superiore della magistratura  la  graduatoria  degli  idonei  per  il
conferimento dell'incarico, formata sulla base della  graduatoria  di
ammissione al tirocinio. 
  8.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,   acquisita   la
graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i
magistrati onorari idonei al  conferimento  dell'incarico  in  numero
pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio. 
  9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia  per  i  due
anni successivi all'adozione della delibera del  Consiglio  superiore
della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla  base  della
graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura  designa,  per
ciascun  ufficio,  i  magistrati  onorari  idonei   al   conferimento
dell'incarico in  relazione  ai  posti  resisi  vacanti  nel  periodo
compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la  scadenza
del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma. 
  10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di  cui  al
comma 7 ed ai quali non sia stato conferito  l'incarico  nell'ufficio
in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al  tirocinio  a
norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a  domanda,
ad altre sedi, anche collocate in distretti  diversi  da  quello  del
predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo  6,
comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si  provvede
alla formazione di una graduatoria sulla base  dei  criteri  indicati
nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui  al
secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura  designa  i
magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico. 
  11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto. 
  12.  Ai  magistrati  onorari  in  tirocinio   non   spetta   alcuna
indennita'. 
  13. Ai magistrati collaboratori  e  ai  magistrati  affidatari  non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo  svolgimento
dell'attivita' formativa di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il  Titolo  II  del  citato  decreto  legislativo  30
          gennaio 2006, n.  26  reca:  «Disposizioni  sui  magistrati
          ordinari in tirocinio». 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006,  n.  25,  vedi  nelle  note  all'art.  6  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo 30 gennaio 2006, n. 26: 
              «Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta: 
              a) alla formazione  e  all'aggiornamento  professionale
          dei magistrati ordinari; 
              b)  all'organizzazione  di  seminari  di  aggiornamento
          professionale e di formazione dei magistrati  e,  nei  casi
          previsti  dalla  lettera  n),  di  altri  operatori   della
          giustizia; 
              c)  alla  formazione  iniziale   e   permanente   della
          magistratura onoraria; 
              d) alla formazione dei magistrati titolari di  funzioni
          direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; 
              d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per  i
          magistrati  giudicanti  e  requirenti   che   aspirano   al
          conferimento  degli  incarichi  direttivi  di  primo  e  di
          secondo grado; 
              e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti
          di formazione; 
              f) alle attivita' di formazione decentrata; 
              g)  alla  formazione,  su  richiesta  della  competente
          autorita' di Governo, di magistrati stranieri in  Italia  o
          partecipanti all'attivita'  di  formazione  che  si  svolge
          nell'ambito della Rete di  formazione  giudiziaria  europea
          ovvero nel quadro di  progetti  dell'Unione  europea  e  di
          altri  Stati  o  di  istituzioni   internazionali,   ovvero
          all'attuazione di  programmi  del  Ministero  degli  affari
          esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette
          ai magistrati  italiani  da  parte  di  altri  Stati  o  di
          istituzioni    internazionali     aventi     ad     oggetto
          l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; 
              h) alla collaborazione, su richiesta  della  competente
          autorita'   di    Governo,    nelle    attivita'    dirette
          all'organizzazione  e   al   funzionamento   del   servizio
          giustizia in altri Paesi; 
              i) alla realizzazione di  programmi  di  formazione  in
          collaborazione  con  analoghe  strutture  di  altri  organi
          istituzionali o di ordini professionali; 
              l) alla pubblicazione di  ricerche  e  di  studi  nelle
          materie oggetto di attivita' di formazione; 
              m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali,
          incontri di studio e ricerca, in relazione all'attivita' di
          formazione; 
              n) allo svolgimento,  anche  sulla  base  di  specifici
          accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di
          seminari per operatori  della  giustizia  o  iscritti  alle
          scuole di specializzazione forense; 
              o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con  lo
          svolgimento   del   tirocinio   dei   magistrati   ordinari
          nell'ambito  delle  direttive   formulate   dal   Consiglio
          superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
          dei consigli giudiziari. 
              2. All'attivita' di ricerca non si  applica  l'art.  63
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382. 
              3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata  dallo
          statuto e dai regolamenti adottati ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 2.».