Art. 5 Ulteriori informazioni e servizi resi disponibili dal Registro 1. Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso l'interoperabilita' con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilita' con il Sistema CUP gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2.
Note all'art. 5: - Per il titolo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.