Art. 5 
 
                       Ulteriori informazioni 
               e servizi resi disponibili dal Registro 
 
  1.  Per  lo  svolgimento   delle   verifiche   propedeutiche   alla
concessione e all'erogazione degli  aiuti  individuali,  il  Registro
nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative  al  soggetto
beneficiario attraverso l'interoperabilita'  con  il  Registro  delle
imprese tenuto dalle Camere di Commercio  ai  sensi  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580. 
  2. Il Registro nazionale aiuti, mediante l'interoperabilita' con il
Sistema CUP gestito dal  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, consente la richiesta e il rilascio del codice unico di
progetto di cui all'articolo 11, comma  1,  della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, assicurando la corrispondenza dello stesso con il  codice
identificativo dell'aiuto individuale di cui all'articolo 9, comma 2. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il titolo della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge  16
          gennaio 2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse.