Art. 6 
 
                Aiuti nei settori agricoltura e pesca 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  3,  comma  3,  le
informazioni relative agli aiuti  nei  settori  agricoltura  e  pesca
continuano  ad  essere  contenute  nei  registri  SIAN  e  SIPA,  che
assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e
per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione  dei
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche' degli aiuti  individuali
e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli
aiuti individuali. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1, ai  sensi  dell'articolo  52,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono rese  disponibili
al Registro nazionale aiuti  attraverso  criteri  di  integrazione  e
interoperabilita'  stabiliti   da   uno   specifico   protocollo   di
comunicazione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  che
definisce le  modalita'  per  la  reciproca  comunicazione  dei  dati
presenti nei diversi registri e, in particolare: 
    a)  gli  adeguamenti  tecnici   necessari   per   assicurare   la
compatibilita' tra i registri SIAN e SIPA  e  il  Registro  nazionale
aiuti; 
    b) le procedure per  la  reciproca  messa  a  disposizione  delle
informazioni contenute nel Registro nazionale aiuti  e  nei  registri
SIAN e SIPA. 
  3. Al fine di consentire l'integrazione  e  l'interoperabilita'  di
cui al comma 2, il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali provvede ad aggiornare, ove necessario, i  contenuti  delle
informazioni che le  Autorita'  responsabili  di  aiuti  nei  settori
agricoltura e pesca e i Soggetti concedenti  i  medesimi  aiuti  sono
tenute a trasmettere ai registri SIAN e  SIPA,  rendendo  uniformi  i
predetti contenuti e le modalita' dei controlli operati attraverso  i
medesimi registri e quelli del Registro nazionale aiuti,  sulla  base
del protocollo di comunicazione di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per testo del comma 5 dell'art.  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.