Art. 7 Interoperabilita' del Registro nazionale aiuti con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese 1. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilita' del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro previsti dal presente decreto.