Art. 7 
 
Interoperabilita' del Registro nazionale aiuti con le banche di  dati
  esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese 
 
  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  con  propri
provvedimenti le modalita' tecniche e i protocolli  di  comunicazione
per l'interoperabilita' del Registro  nazionale  degli  aiuti  con  i
sistemi informatici utilizzati per  le  agevolazioni  pubbliche  alle
imprese, al fine di consentire, su  richiesta  delle  amministrazioni
titolari  dei  predetti  sistemi,  l'esecuzione  massiva  e  per  via
telematica degli adempimenti di  consultazione  e  aggiornamento  del
registro previsti dal presente decreto.