Art. 5 Deposito intermedio 1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo puo' essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21; c) la durata del deposito non puo' superare il termine di validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; d) il deposito delle terre e rocce da scavo e' fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; e) il deposito delle terre e rocce da scavo e' conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantita' del materiale depositato, nonche' i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21. 2. Il proponente o il produttore puo' individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu' di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformita' alle procedure previste dal presente regolamento. 3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 5: - Per il testo della colonna B, Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo della colonna A, Tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.