Art. 6 Trasporto 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione e' accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita' di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore): «Art. 8 (Procedura di accertamento della responsabilita'). - 1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'art. 7-bis. 2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'art. 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta. 3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste. 4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.». «Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada. 3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; c) tipologia e quantita' della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita' di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario; e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. 4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3. 5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. 6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.».