Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e' attestato all'autorita' competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. 2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione e' conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa disponibile all'autorita' di controllo. 3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. 4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 47, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'art. 2.