Art. 13 Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI 1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. 2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni: a) favoriscono con la propria attivita' istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attivita' di comunicazione istituzionale; b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunita' territoriale, nelle attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta'; c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno; d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla poverta', entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale; e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8; f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e concorrenza; g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarita', ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti della legge n. 106 del 2016, si veda nelle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse.