Art. 14 
 
Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del
                                 ReI 
 
  1. Fatte salve le competenze regionali in materia di  normazione  e
programmazione delle politiche sociali,  le  regioni  e  le  province
autonome  adottano  con  cadenza  triennale,  ed  in  sede  di  prima
applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in  vigore  del
presente decreto, un atto, anche nella forma di  un  Piano  regionale
per la lotta alla poverta', di programmazione dei  servizi  necessari
per l'attuazione del ReI come livello essenziale  delle  prestazioni,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nel   rispetto   e   nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e
favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo
settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla
poverta'. L'atto di  programmazione  ovvero  il  Piano  regionale  e'
comunicato al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  entro
trenta giorni dalla sua adozione. 
  2.  Gli  ambiti  territoriali  e  i  comuni  che   li   compongono,
individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione
associata del ReI, sono comunicati al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche ai fini del riparto  della  quota  del  Fondo
Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni  successiva  variazione
nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i  trenta  giorni
successivi alla determinazione della variazione. 
  3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano  regionale  per  la
lotta alla poverta', le  regioni  definiscono,  in  particolare,  gli
specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e
servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7,
comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di  cui
al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto  conto  delle  indicazioni
contenute nel Piano  per  gli  interventi  e  i  servizi  sociali  di
contrasto alla poverta'. 
  4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano  regionale  per  la
lotta alla poverta' le regioni e le  province  autonome  individuano,
qualora non gia'  definite,  le  modalita'  di  collaborazione  e  di
cooperazione tra i servizi sociali e  gli  altri  enti  od  organismi
competenti  per   l'inserimento   lavorativo,   l'istruzione   e   la
formazione,  le  politiche  abitative   e   la   salute,   necessarie
all'attuazione del ReI, disciplinando  in  particolare  le  modalita'
operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari  di  cui
all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro  in  rete  finalizzato  alla
realizzazione  dei  progetti  personalizzati.  In  caso   di   ambiti
territoriali sociali, sanitari e del lavoro  non  coincidenti,  nelle
more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2,
le regioni e le province autonome  individuano  specifiche  modalita'
per  favorire  la  progettazione  integrata  in  favore  dei   nuclei
familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non
coincidenti. 
  5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio  di  cui  all'articolo
15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno  o  piu'  comuni  tra
quelli   che   li   compongono,   siano    gravemente    inadempienti
nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile  avviare  interventi
di tutoraggio da parte della regione o  provincia  autonoma,  ne'  da
parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, lettera  d),  le  regioni  e  le  province
autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma
3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio
dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale  di  cui  al
comma 1. 
  6. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  con
riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI,  a  valere
su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta'
dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi  1,  2  e  3,  che
amplino la platea dei  beneficiari  o  incrementino  l'ammontare  del
beneficio economico. A tal fine la regione o  la  provincia  autonoma
integra il Fondo Poverta' con le  risorse  necessarie  all'intervento
richiesto. Tali risorse affluiscono in  un  apposito  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita'
di cui all'articolo 9, comma 9. 
  7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o  della
Provincia autonoma  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' di  utilizzo,  in  favore  dei  residenti  nel
territorio di competenza, delle risorse versate ad  integrazione  del
Fondo Poverta', ai sensi del comma  6.  I  rapporti  finanziari  sono
regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione  regionale  e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle  forme
previste al comma 7,  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
secondo i rispettivi statuti  e  le  relative  norme  di  attuazione,
possono, in favore dei residenti  nei  propri  territori,  permettere
l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali  di  contrasto  alla
poverta' disciplinate con normativa provinciale,  anche  mediante  un
unico modello di domanda e l'anticipazione  dell'erogazione  del  ReI
unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si  tiene
conto in sede di accesso  alla  misura  nazionale.  Restano  fermi  i
requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi  informativi  con
l'INPS al fine della verifica  degli  stessi  e  del  rimborso  delle
anticipazioni della Provincia autonoma. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000,
          si veda nelle note all'art. 1.