Art. 14 Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI 1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta'. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione. 2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti e' comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione. 3. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta', le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 4. Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla poverta' le regioni e le province autonome individuano, qualora non gia' definite, le modalita' di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalita' operative per la costituzione delle equipe multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalita' per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti. 5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o piu' comuni tra quelli che li compongono, siano gravemente inadempienti nell'attuazione del ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, ne' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il ReI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla poverta' dalle caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Poverta' con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalita' di cui all'articolo 9, comma 9. 7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Poverta', ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note all'art. 1.