Art. 15 
 
Funzioni del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
                        l'attuazione del ReI 
 
  1.  Al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   sono
attribuite le competenze in  materia  di  verifica  e  controllo  del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che  devono  essere
garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con  riferimento
al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto. 
  2. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  favorisce
l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione  generale
per la lotta alla poverta' e per la  programmazione  sociale  di  cui
all'articolo 22, un apposito servizio  di  informazione,  promozione,
consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni: 
    a) e' responsabile del monitoraggio  dell'attuazione  del  ReI  e
predispone il Rapporto  annuale  di  cui  al  comma  4;  a  tal  fine
definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per  la
lotta   alla   poverta',   gli   indicatori   per   il   monitoraggio
dell'attuazione del ReI  con  riferimento  al  rispetto  dei  livelli
essenziali di cui agli articoli da 3 a 6; 
    b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la  qualita'  degli
interventi, anche mediante atti di coordinamento  operativo,  sentito
il Comitato per la lotta alla poverta'; 
    c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del
Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa  in  sede  di
Conferenza unificata; 
    d) identifica gli ambiti territoriali che presentano  particolari
criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze  emerse
in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i  medesimi  alle
regioni interessate e, su richiesta dell'ambito  e  d'intesa  con  la
regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo  14,
comma 5, sostiene interventi di tutoraggio;  nel  monitoraggio  delle
criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico
di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni  delle
eventuali carenze; 
    e) fornisce segreteria tecnica al  Comitato  per  la  lotta  alla
poverta'  e  all'Osservatorio  sulle  poverta',   anche   avvalendosi
dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche  pubbliche  (di
seguito denominato «INAPP»),  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di  cui
al  comma  1,  per  l'identificazione  di  ambiti  territoriali   che
presentino le particolari criticita' di cui al comma 2,  lettera  d),
per la predisposizione del  rapporto  di  cui  al  comma  4,  per  il
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma
2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del
Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo
24, secondo  le  modalita'  ivi  definite,  alimentata  dagli  ambiti
territoriali,  eventualmente  per  il  tramite  dei  comuni  che   li
compongono, con informazioni, per  ciascun  nucleo  familiare,  sulla
valutazione multidimensionale,  sui  progetti  personalizzati,  sugli
esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con
informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi,
incluse le professionalita' impiegate. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il
Comitato per la lotta alla poverta',  predispone,  sulla  base  delle
informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili
in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio  sull'attuazione  del
ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate  al  contrasto  alla
poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale. 
  5.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile della valutazione del ReI. La  valutazione  e'  operata,
anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di  ricerca
redatto in conformita' all'articolo 3 del  Codice  di  deontologia  e
buona  condotta  per  i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi
statistici e scientifici,  allegato  A4  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali,  sentito  il  Comitato  per  la  lotta  alla
poverta',  e'  individuato  un  campione  di   ambiti   territoriali,
corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari,
nel  quale  e'  effettuata  la  somministrazione  di  questionari  di
valutazione, previo parere del Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi
di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per
i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del
beneficio  puo'  non  essere  condizionata  alla  sottoscrizione  del
progetto personalizzato. I  dati  raccolti  con  i  questionari  sono
acquisiti dalla  Banca  dati  ReI  di  cui  al  comma  3  e  messi  a
disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma  4,  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  al  solo  fine  di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi  possono
essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca
su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione. 
  6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  con
esclusione di quanto previsto all'articolo 20,  comma  5,  e  con  il
concorso delle risorse afferenti  al  Programma  operativo  nazionale
«Inclusione»  riferito  all'obiettivo  tematico  della   lotta   alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 10  (Funzioni  e  compiti  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).  -
          1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e  delle
          politiche  sociali  provvede  al   rinnovo   degli   organi
          dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di  amministrazione
          a tre membri, di cui due designati dal Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, tra cui  il  presidente,  e  uno
          dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,  individuati
          nell'ambito degli assessorati  regionali  competenti  nelle
          materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione  a
          tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL  e'
          ridotto di euro centomila  a  decorrere  dall'anno  2016  e
          trasferito all'ANPAL. 
              2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo  degli
          organi dell'ISFOL di cui  al  comma  1,  si  provvede  alla
          modifica dello statuto e  del  regolamento  dell'ISFOL  cui
          sono assegnate le seguenti funzioni: 
                a)  studio,  ricerca,  monitoraggio  e   valutazione,
          coerentemente con gli indirizzi  strategici  stabiliti  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli  esiti
          delle  politiche  statali  e  regionali   in   materia   di
          istruzione  e  formazione  professionale,   formazione   in
          apprendistato   e   percorsi   formativi   in   alternanza,
          formazione continua, integrazione dei  disabili  nel  mondo
          del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che  presentano
          maggiori difficolta' e misure di contrasto  alla  poverta',
          servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,  anche
          avvalendosi dei dati di cui all'art. 13; 
                b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione  delle
          politiche del lavoro e  dei  servizi  per  il  lavoro,  ivi
          inclusa la verifica del raggiungimento degli  obiettivi  da
          parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle  spese  per  prestazioni
          connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
          e  valutazione  delle   altre   politiche   pubbliche   che
          direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
          del lavoro; 
                c) studio, ricerca,  monitoraggio  e  valutazione  in
          materia di terzo settore; 
                d)  gestione  di  progetti   comunitari,   anche   in
          collaborazione,   con    enti,    istituzioni    pubbliche,
          universita' o soggetti privati  operanti  nel  campo  della
          istruzione, formazione e della ricerca. 
              3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
          pubbliche di rispettiva competenza,  l'INPS  garantisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
          all'ISFOL il pieno accesso ai  dati  contenuti  nei  propri
          archivi gestionali. 
              3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
          lo sviluppo della formazione professionale dei  lavoratori,
          costituito con decreto del Presidente della  Repubblica  30
          giugno 1973, n. 478, assume la  denominazione  di  Istituto
          nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
          conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
          della formazione professionale dei lavoratori  e  all'ISFOL
          contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
          riferito,  rispettivamente,  all'Istituto   nazionale   per
          l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.