Art. 15 Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI 1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6; b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla poverta'; c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla poverta' e successiva intesa in sede di Conferenza unificata; d) identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio; nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze; e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla poverta' e all'Osservatorio sulle poverta', anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito denominato «INAPP»), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che presentino le particolari criticita' di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, e' costituita una apposita sezione denominata «Banca dati ReI» del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalita' ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', predispone, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, nonche' sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla poverta', pubblicato sul sito internet istituzionale. 5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del ReI. La valutazione e' operata, anche avvalendosi dell'INAPP secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformita' all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla poverta', e' individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento dei nuclei beneficiari, nel quale e' effettuata la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono individuate le modalita' di composizione dei gruppi di controllo, mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione. 6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale «Inclusione» riferito all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015: «Art. 10 (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL. 2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni: a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'art. 13; b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro; c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore; d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca. 3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali. 3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.