Art. 16 
 
  Comitato per la lotta alla poverta' e Osservatorio sulle poverta' 
 
  1. Al fine di agevolare  l'attuazione  del  ReI,  e'  istituito  il
Comitato  per  la  lotta  alla  poverta',   di   seguito   denominato
«Comitato», come organismo di  confronto  permanente  tra  i  diversi
livelli  di  governo.   Il   Comitato   costituisce   una   specifica
articolazione tecnica della Rete della protezione  e  dell'inclusione
sociale di cui all'articolo 21. 
  2. Il Comitato e' presieduto  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla  poverta'  e
per la programmazione sociale, ed e' composto  da  un  rappresentante
per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione
e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato  e'  definita
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
designazione  dei  rappresentanti  da  parte  delle   amministrazioni
competenti. 
  3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 
    a)  rappresenta  il  principale  organismo  di  condivisione   di
esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a  livello  locale
nel contrasto alla poverta'; 
    b) propone, per la successiva adozione  le  linee  guida  di  cui
all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12; 
    c) esprime il proprio parere su atti di  coordinamento  operativo
per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di
cui all'articolo 15, comma 2, lettera c); 
    d) collabora al monitoraggio  dell'attuazione  del  ReI  e  delle
altre prestazioni finalizzate al contrasto della poverta' ed  esprime
il   proprio   parere   sul   Rapporto   annuale   di    monitoraggio
sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4. 
  4. Al fine di promuovere  forme  partecipate  di  programmazione  e
monitoraggio del ReI, nonche' degli  altri  interventi  di  contrasto
alla poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito un  Osservatorio
sulle poverta', di seguito denominato «Osservatorio», presieduto  dal
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  che  costituisce  un
gruppo  di  lavoro  permanente  della   Rete   della   protezione   e
dell'inclusione sociale. 
  5.   L'Osservatorio   e'   costituito   da   rappresentanti   delle
amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione
sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti  del
Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla  poverta',
per un numero  massimo  di  venti  componenti,  inclusi  tre  esperti
eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali.  La   composizione   e   le   modalita'   di   funzionamento
dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e'
rinnovabile. 
  6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
    a) predispone un Rapporto biennale sulla poverta', trasmesso alle
Camere, in cui sono  formulate  analisi  e  proposte  in  materia  di
contrasto  alla  poverta',  anche  con  riferimento   alla   poverta'
educativa, alla poverta' alimentare e alla poverta' estrema; 
    b)  promuove  l'attuazione  del   ReI,   evidenziando   eventuali
problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; 
    c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio
sull'attuazione del ReI. 
  7.  Dalla  istituzione  e  dal   funzionamento   del   Comitato   e
dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio  non
spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso
spese o altro emolumento comunque denominato.