Art. 2 Reddito di inclusione - ReI 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale. 2. Il ReI e' una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di poverta'. 3. Il ReI e' riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di poverta', come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed e' articolato in due componenti: a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4; b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6. 4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo poverta', ai sensi dell'articolo 7. 5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', sono disciplinati con il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8. 6. Il ReI e' richiesto presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, e' riconosciuto dall'INPS previa verifica del possesso dei requisiti ed e' erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalita' di cui all'articolo 9. 7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelta' nelle dichiarazioni, la situazione economica e' dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gia' disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, avuto riguardo alla possibilita' di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalita' di cui all'articolo 10. 8. Il ReI e' compatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11. 9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altresi' applicate ai sensi del medesimo articolo nel caso in cui si accertino discordanze tra le componenti reddituali e patrimoniali rilevanti a fini ISEE effettivamente possedute e quanto indicato nella DSU, per effetto delle quali si accede illegittimamente alla prestazione o si incrementa il beneficio economico. 10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla poverta', di cui all'articolo 14. Le regioni e le province autonome possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 14. 11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalita' di cui all'articolo 15. 12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonche' di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla poverta', che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle poverta', che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalita' di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16. 13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Poverta'.
Note all'art. 2: - Per la legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 117 della Costituzione, si veda nelle note alle premesse.