Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai  nuclei  familiari  che
risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta
la durata dell'erogazione del beneficio, in  possesso  congiuntamente
dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai requisiti di residenza e di  soggiorno,  il
componente che richiede la misura deve essere congiuntamente: 
      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del
diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo; 
      2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni
al momento di presentazione della domanda; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 
      1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad
euro 6.000; 
      2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; 
      3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa  di
abitazione, non superiore ad euro 20.000; 
      4) un valore del patrimonio mobiliare,  non  superiore  ad  una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro
10.000; 
      5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1  e  2
relativamente  all'ISEE  e  all'ISRE  riferiti  ad   una   situazione
economica aggiornata nei casi e secondo  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 10 e 11; 
    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri
indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi
congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
      1) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente
piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati
la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta,  fatti
salvi gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi
della disciplina vigente; 
      2) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente
piena disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
171. 
  2. Oltre ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  prima
applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il  nucleo  familiare,  con
riferimento alla sua composizione come  risultante  nella  DSU,  deve
trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni: 
    a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18; 
    b) presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un  suo
genitore ovvero di un suo tutore; 
    c) presenza di una donna in stato  di  gravidanza  accertata.  La
documentazione medica attestante lo stato di  gravidanza  e  la  data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di
quattro mesi dalla data presunta del parto; 
    d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55
anni, che si trovi in  stato  di  disoccupazione  per  licenziamento,
anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta   causa   o   risoluzione
consensuale  intervenuta   nell'ambito   della   procedura   di   cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia  cessato,
da almeno tre mesi, di beneficiare  dell'intera  prestazione  per  la
disoccupazione,  ovvero,  nel  caso  in  cui  non  abbia  diritto  di
conseguire alcuna prestazione  di  disoccupazione  per  mancanza  dei
necessari requisiti, si trovi in stato di  disoccupazione  da  almeno
tre mesi. 
  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si  considerano  in
stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito  da  lavoro
dipendente  o  autonomo  corrisponde  ad  un'imposta  lorda  pari   o
inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  4. Il ReI non e' in ogni  caso  compatibile  con  la  contemporanea
fruizione, da parte di  qualsiasi  componente  il  nucleo  familiare,
della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per  la  disoccupazione
involontaria. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Sia riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172): 
              «Art. 3  (Unita'  da  diporto).  -  1.  Le  costruzioni
          destinate alla navigazione da diporto sono denominate: 
                a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione  di
          qualunque  tipo  e  con  qualunque  mezzo  di   propulsione
          destinata alla navigazione da diporto; 
                b) nave da diporto: si intende ogni unita' con  scafo
          di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,  misurata
          secondo  le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per   la
          misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; 
                c) imbarcazione da diporto: si  intende  ogni  unita'
          con scafo di lunghezza superiore a dieci  metri  e  fino  a
          ventiquattro metri, misurata secondo le  norme  armonizzate
          di cui alla lettera b); 
                d) natante da diporto:  si  intende  ogni  unita'  da
          diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a
          dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate  di  cui
          alla lettera b).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              «Art.  7.  -  1.   Ferma   l'applicabilita',   per   il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di  cui
          all'art. 3, seconda parte, della  presente  legge,  qualora
          disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente  i   requisiti
          dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,  deve
          essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
          di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del  luogo
          dove il lavoratore presta la sua  opera,  e  trasmessa  per
          conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
          di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di  cui  al  presente  art.  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
          nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del  rapporto
          di lavoro a tempo indeterminato di cui  all'art.  2,  comma
          34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
          durante la quale le parti,  con  la  partecipazione  attiva
          della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
          anche soluzioni alternative al recesso, si  conclude  entro
          venti giorni dal momento in cui la  Direzione  territoriale
          del lavoro ha trasmesso  la  convocazione  per  l'incontro,
          fatta salva l'ipotesi in cui le parti,  di  comune  avviso,
          non ritengano di proseguire la discussione  finalizzata  al
          raggiungimento di un accordo. Se fallisce il  tentativo  di
          conciliazione e, comunque, decorso il  termine  di  cui  al
          comma  3,  il  datore  di   lavoro   puo'   comunicare   il
          licenziamento al lavoratore. La  mancata  presentazione  di
          una o entrambe le parti al tentativo  di  conciliazione  e'
          valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del  codice  di
          procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui  all'art.
          4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto  legislativo
          10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
          18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  e  per   l'applicazione   degli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 13 (Altre detrazioni). - 1.  Se  alla  formazione
          del reddito complessivo concorrono uno o  piu'  redditi  di
          cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
          comma 2, lettera a), e 50, comma 1,  lettere  a),  b),  c),
          c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
                a) 1.880 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere  inferiore  a  690  euro.  Per  i
          rapporti di lavoro a tempo determinato,  l'ammontare  della
          detrazione  effettivamente  spettante   non   puo'   essere
          inferiore a 1.380 euro; 
                b) 978 euro, aumentata del prodotto tra  902  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  tra  28.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  20.000  euro,  se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 28.000 euro; 
                c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          27.000 euro. 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
                1)  960  euro,  se  il  reddito  complessivo  non  e'
          superiore a 24.000 euro; 
                2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro. 
              2. (abrogato). 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di pensione di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, non cumulabile con quella prevista al  comma  1  del
          presente art., rapportata al periodo di pensione nell'anno,
          pari a 
                a) 1.880 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
                b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
                c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo
          di 40.000 euro. 
              4. (abrogato). 
              5.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi  di  cui  agli  articoli  50,
          comma 1, lettere e), f), g), h)  e  i),  ad  esclusione  di
          quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art.
          10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66  e
          67, comma  1,  lettere  i)  e  l),  spetta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle  previste  ai
          commi 1, 2, 3 e 4 del presente art., pari a: 
                a) 1.104 euro, se il reddito complessivo  non  supera
          4.800 euro; 
                b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          50.200 euro. 
              5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  redditi  derivanti  dagli   assegni   periodici
          indicati fra gli oneri deducibili nell'art.  10,  comma  1,
          lettera c), spetta una detrazione dall'imposta  lorda,  non
          cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in
          misura pari a quelle di cui al comma 3, non  rapportate  ad
          alcun periodo nell'anno. 
              6. Se il risultato dei rapporti indicati nei  commi  1,
          3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo  stesso  si  assume  nelle
          prime quattro cifre decimali. 
              6-bis. Ai fini del presente art. il reddito complessivo
          e' assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.».