Art. 4 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio economico del ReI e' pari, su base annua, al valore
di  euro  3.000  moltiplicato  per  il  parametro  della   scala   di
equivalenza corrispondente alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare, al netto delle maggiorazioni di  cui  all'allegato  1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,
nonche' per un parametro pari, in sede di prima applicazione,  al  75
per  cento.  Il  beneficio  non  puo'  eccedere,  in  sede  di  prima
applicazione, il limite dell'ammontare  su  base  annua  dell'assegno
sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8  agosto  1995,
n. 335. Il valore mensile del ReI e' pari ad un dodicesimo del valore
su base annua. 
  2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte
di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI  di  cui
al comma 1 e' ridotto del valore mensile  dei  medesimi  trattamenti,
esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal  fine,  nel
caso di erogazioni che hanno periodicita' diversa da quella  mensile,
l'ammontare dei trattamenti considerato e'  calcolato  posteriormente
all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui  si  riferisce.
In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse  le  mensilita'
aggiuntive  erogate  ai  titolari  di  trattamenti  con  periodicita'
mensile, tali trattamenti sono considerati  in  ciascuno  dei  dodici
mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore. 
  3. Nel valore mensile dei  trattamenti  di  cui  al  comma  2,  non
rilevano: 
    a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; 
    b)  le  indennita'  per  i  tirocini  finalizzati  all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla  riabilitazione,  di  cui
all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano; 
    c) le specifiche misure  di  sostegno  economico,  aggiuntive  al
beneficio economico del ReI,  individuate  nell'ambito  del  progetto
personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o
dell'ambito territoriale; 
    d) le riduzioni nella compartecipazione  al  costo  dei  servizi,
nonche' eventuali  esenzioni  e  agevolazioni  per  il  pagamento  di
tributi; 
    e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di  spese  sostenute
ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o  altri  titoli  che
svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 
  4. In caso di percezione di redditi  da  parte  dei  componenti  il
nucleo familiare, il beneficio  di  cui  al  comma  1,  eventualmente
ridotto ai  sensi  del  comma  2,  e'  ridotto  dell'ISR  del  nucleo
familiare,  al  netto  dei  trattamenti  assistenziali  eventualmente
inclusi nel medesimo indicatore. I  redditi  eventualmente  non  gia'
compresi  nell'ISR  sono  dichiarati  all'atto  della  richiesta  del
beneficio e valutati secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  11,
comma 3. 
  5. Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto  per  un  periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati  tali  limiti,
non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da  quando
ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata,
in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a  dodici
mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e  all'esclusione
sociale, anche in esito  a  valutazioni  sull'efficacia  del  ReI  in
termini di fuoriuscita dall'area della  poverta'  in  relazione  alla
durata del beneficio, puo' prevedere  la  possibilita'  di  rinnovare
ulteriormente il beneficio per le durate e con  sospensioni  definite
dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al  primo
periodo per  ciascun  rinnovo  e  la  previsione  di  un  periodo  di
sospensione antecedente al rinnovo. 
  6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
del beneficio, fermi restando il  mantenimento  dei  requisiti  e  la
presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla  variazione,
i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo familiare
modificato ovvero a ciascun  nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. 
  7. Nell'ipotesi di  interruzione  nella  fruizione  del  beneficio,
diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  12,  il
beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva
non superiore al periodo residuo non goduto. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'allegato  1  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  si
          veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
          8 agosto 1995, n. 335 (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia  assistenziale
          e previdenziale). - (Omissis). 
              6. Con effetto dal 1°  gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione  sociale  e  delle  relative   maggiorazioni,   ai
          cittadini  italiani,  residenti  in  Italia,  che   abbiano
          compiuto 65 anni e si trovino nelle  condizioni  reddituali
          di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di  base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari, per il 1996, a lire  6.240.000,  denominato  «assegno
          sociale. Se il soggetto possiede redditi  propri  l'assegno
          e'  attribuito  in  misura  ridotta  fino   a   concorrenza
          dell'importo predetto, se non  coniugato,  ovvero  fino  al
          doppio del predetto importo, se coniugato,  ivi  computando
          il reddito del coniuge comprensivo  dell'eventuale  assegno
          sociale di cui  il  medesimo  sia  titolare.  I  successivi
          incrementi del reddito oltre il limite massimo danno  luogo
          alla  sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito   e'
          costituito   dall'ammontare    dei    redditi    coniugali,
          conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno  e'
          erogato con carattere di provvisorieta'  sulla  base  della
          dichiarazione   rilasciata   dal    richiedente    ed    e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla base della dichiarazione dei  redditi  effettivamente
          percepiti.  Alla  formazione  del  reddito   concorrono   i
          redditi, al netto dell'imposizione fiscale e  contributiva,
          di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da  imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o ad imposta sostitutiva, nonche'  gli  assegni  alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le  competenze
          arretrate  soggette  a  tassazione  separata,  nonche'   il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti  del  conferimento  dell'assegno  non  concorre   a
          formare reddito la pensione liquidata  secondo  il  sistema
          contributivo ai sensi dell'art. 1, comma  6,  a  carico  di
          gestioni ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati  che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 
              (Omissis).».