Art. 5 
 
     Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale 
 
  1. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, le regioni e le province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di  programmazione
di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i
quali in ogni ambito territoriale e' offerta informazione, consulenza
e  orientamento  ai  nuclei  familiari  sulla  rete  integrata  degli
interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le  condizioni,
assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I  punti  per
l'accesso  sono  concretamente  identificati  dai   comuni   che   si
coordinano a livello  di  ambito  territoriale  e  comunicati,  entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  da
ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' diffusione
sul proprio sito istituzionale. 
  2. Agli interventi di cui al presente decreto, i  nuclei  familiari
accedono  previa   valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad
identificare i bisogni del nucleo familiare e  dei  suoi  componenti,
tenuto conto delle  risorse  e  dei  fattori  di  vulnerabilita'  del
nucleo, nonche' dei fattori ambientali e  di  sostegno  presenti.  In
particolare, sono oggetto di analisi: 
    a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
    b) situazione economica; 
    c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; 
    d) educazione, istruzione e formazione; 
    e) condizione abitativa; 
    f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 
  3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in  un'analisi
preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,  e  in  un
quadro di analisi  approfondito,  laddove  necessario  in  base  alla
condizione del nucleo. 
  4. In caso di esito  positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei
requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi  3  e  4,  e'  programmata
l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla
richiesta del ReI, presso i punti per  l'accesso  o  altra  struttura
all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante  colloquio  con
il nucleo familiare, le successive scelte relative  alla  definizione
del progetto personalizzato. L'analisi preliminare e'  effettuata  da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Laddove, in esito  all'analisi  preliminare,  la  situazione  di
poverta' emerga come esclusivamente  connessa  alla  sola  dimensione
della situazione lavorativa, il progetto personalizzato e' sostituito
dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
n. 150 del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca  intensiva  di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo,
qualora il patto di  servizio  sia  sospeso  ai  sensi  dello  stesso
articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare
abile al lavoro non occupato. 
  6. Nei casi  di  cui  al  comma  5,  il  responsabile  dell'analisi
preliminare verifica l'esistenza del patto  o  del  programma  e,  in
mancanza, contatta nel piu'  breve  tempo  consentito  il  competente
centro per l'impiego, affinche' gli interessati siano convocati e  il
patto di servizio venga redatto entro  il  termine  di  venti  giorni
lavorativi  dalla  data  in  cui  e'   stata   effettuata   l'analisi
preliminare. Entro il medesimo termine, il  patto  e'  comunicato  ai
competenti  servizi  dell'ambito  territoriale  per   le   successive
comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione  del  ReI,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1. 
  7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la  necessita'
di sviluppare un quadro di analisi approfondito,  e'  costituita  una
equipe   multidisciplinare   composta   da   un   operatore   sociale
identificato dal servizio sociale competente  e  da  altri  operatori
afferenti  alla  rete  dei  servizi  territoriali,  identificati  dal
servizio sociale a seconda dei  bisogni  del  nucleo  piu'  rilevanti
emersi  a   seguito   dell'analisi   preliminare,   con   particolare
riferimento ai servizi per l'impiego,  la  formazione,  le  politiche
abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona
sia stata gia' valutata da altri servizi e disponga  di  un  progetto
per  finalita'  diverse,  la  valutazione  e  la  progettazione  sono
acquisite ai fini della valutazione di  cui  al  presente  comma.  Le
equipe multidisciplinari operano a  livello  di  ambito  territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14,  comma  4,  disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe  multidisciplinari,
oltre che nei casi di  cui  al  comma  5,  anche  laddove,  in  esito
all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni  complessi,  non  ne
emerga  la  necessita'.  In  tal  caso,  al  progetto  personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale. 
  9. Al fine di assicurare omogeneita' nei  criteri  di  valutazione,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  su
proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e previa intesa  in
sede di Conferenza unificata,  sono  approvate  linee  guida  per  la
definizione   degli   strumenti   operativi   per   la    valutazione
multidimensionale. 
  10.  I  servizi  per  l'informazione  e  l'accesso  al  ReI  e   la
valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 23  e  25  del
          citato decreto legislativo n. 150 del 2015: 
              «Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1.  Allo
          scopo  di  confermare  lo  stato   di   disoccupazione,   i
          lavoratori disoccupati contattano i centri  per  l'impiego,
          con le modalita' definite da questi,  entro  trenta  giorni
          dalla data della dichiarazione di cui all'art. 19, comma 1,
          e, in mancanza, sono convocati dai  centri  per  l'impiego,
          entro il termine stabilito con il decreto di  cui  all'art.
          2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di
          servizio personalizzato. 
              2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere  almeno  i
          seguenti elementi: 
                a)  l'individuazione   di   un   responsabile   delle
          attivita'; 
                b)  la   definizione   del   profilo   personale   di
          occupabilita' secondo  le  modalita'  tecniche  predisposte
          dall'ANPAL; 
                c) la definizione degli atti di  ricerca  attiva  che
          devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; 
                d)  la  frequenza  ordinaria  di  contatti   con   il
          responsabile delle attivita'; 
                e) le modalita' con cui la ricerca attiva  di  lavoro
          e' dimostrata al responsabile delle attivita'. 
              3. Nel patto di cui al  comma  1  deve  essere  inoltre
          riportata la disponibilita' del richiedente  alle  seguenti
          attivita': 
                a) partecipazione a iniziative e  laboratori  per  il
          rafforzamento delle  competenze  nella  ricerca  attiva  di
          lavoro  quali,  in  via  esemplificativa,  la  stesura  del
          curriculum vitae e la preparazione per  sostenere  colloqui
          di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
                b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
          o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva
          o di attivazione; 
                c) accettazione di congrue offerte  di  lavoro,  come
          definite ai sensi dell'art. 25 del presente decreto. 
              4.   Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data    di
          registrazione di cui all'art. 19, comma 1,  il  disoccupato
          che non sia stato convocato dai  centri  per  l'impiego  ha
          diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta  elettronica,
          le credenziali personalizzate per  l'accesso  diretto  alla
          procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL
          al fine di ottenere  l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
          all'art. 23.». 
              «Art.  23  (Assegno  di  ricollocazione).   -   1.   Ai
          disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di
          Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego   (NASpI)   di   cui
          aldecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
          disoccupazione  eccede  i  quattro  mesi  e'  riconosciuta,
          qualora ne  facciano  richiesta  al  centro  per  l'impiego
          presso il  quale  hanno  stipulato  il  patto  di  servizio
          personalizzato di cui all'art. 20, comma 1, ovvero mediante
          la procedura  di  cui  all'art.  20,  comma  4,  una  somma
          denominata   «assegno   individuale   di   ricollocazione»,
          graduata   in   funzione   del   profilo    personale    di
          occupabilita', spendibile presso i centri per  l'impiego  o
          presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi  dell'art.   12.
          L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti  delle
          disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione  o
          per la provincia autonoma di residenza ai  sensi  dell'art.
          24. 
              2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
          per l'impiego sulla base degli  esiti  della  procedura  di
          profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
          di cui all'art. 20, comma 4. 
              3.  L'assegno  di  ricollocazione  non  concorre   alla
          formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche  e  non  e'  assoggettato  a
          contribuzione previdenziale e assistenziale. 
              4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
          ottenere un servizio di assistenza intensiva nella  ricerca
          di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
          privati accreditati ai  sensi  dell'art.  12  del  presente
          decreto, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma
          7. La scelta del  centro  per  l'impiego  o  dell'operatore
          accreditato   e'   riservata   al   disoccupato    titolare
          dell'assegno di ricollocazione. Il  servizio  e'  richiesto
          dal  disoccupato,  a  pena  di  decadenza  dallo  stato  di
          disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del  reddito,
          entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
          durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso  non
          sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. 
              5.  La  richiesta  del  servizio  di  assistenza   alla
          ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il  patto
          di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
          dell'art. 20. Il servizio di assistenza alla ricollocazione
          deve prevedere: 
                a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui  al
          comma 1; 
                b) il programma  di  ricerca  intensiva  della  nuova
          occupazione e la relativa area, con eventuale  percorso  di
          riqualificazione    professionale    mirata    a    sbocchi
          occupazionali esistenti nell'area stessa; 
                c) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
                d) l'assunzione dell'onere del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai  sensi
          dell'art. 25; 
                e) l'obbligo per il soggetto erogatore  del  servizio
          di comunicare  al  centro  per  l'impiego  e  all'ANPAL  il
          rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
          di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera  c),  o
          di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d),  al
          fine dell'irrogazione delle sanzioni di  cui  all'art.  21,
          commi 7 e 8; 
                f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
          in prova, o a termine, con eventuale ripresa  del  servizio
          stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto  entro  il
          termine di sei mesi. 
              6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione
          presso un soggetto accreditato ai sensi  dell'art.  12,  lo
          stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al  centro
          per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di
          ricollocazione. Il centro per l'impiego e'  di  conseguenza
          tenuto ad aggiornare il patto di servizio. 
              7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
          ricollocazione, sono definite  con  delibera  consiglio  di
          amministrazione   dell'ANPAL,   previa   approvazione   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sulla  base
          dei seguenti principi: 
                a)  riconoscimento  dell'assegno  di   ricollocazione
          prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto; 
                b)   definizione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  maniera  da  mantenere   l'economicita'
          dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
          casi   per   i   quali   l'attivita'   propedeutica    alla
          ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale; 
                c)   graduazione   dell'ammontare   dell'assegno   di
          ricollocazione  in  relazione  al  profilo   personale   di
          occupabilita'; 
                d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata  nella
          ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
          gestita secondo le migliori tecniche del settore; 
                e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
          cui  al  comma  5,  di  comunicare  le  offerte  di  lavoro
          effettuate nei confronti degli aventi diritto. 
              8. L'ANPAL realizza il monitoraggio  e  la  valutazione
          comparativa dei soggetti erogatori del servizio di  cui  al
          comma 5,  con  riferimento  agli  esiti  di  ricollocazione
          raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
          occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL  istituisce  un  sistema
          informatico al quale i centri per l'impiego  e  i  soggetti
          erogatori del servizio di cui al comma 5 sono  obbligati  a
          conferire  le   informazioni   relative   alle   richieste,
          all'utilizzo e all'esito  del  servizio.  Gli  esiti  della
          valutazione  sono   pubblici   e   l'ANPAL   ne   cura   la
          distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL  segnala  ai
          soggetti erogatori del servizio  di  cui  al  comma  5  gli
          elementi  di   criticita'   riscontrati   nella   fase   di
          valutazione al  fine  di  consentire  le  opportune  azioni
          correttive. Decorso un  anno  dalla  segnalazione,  ove  le
          criticita'  permangano,  l'ANPAL  valuta  la  revoca  dalla
          facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
          ricollocazione.». 
              «Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   provvede   alla
          definizione di  offerta  di  lavoro  congrua,  su  proposta
          dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi: 
                a)  coerenza  con  le  esperienze  e  le   competenze
          maturate; 
                b) distanza dal domicilio e  tempi  di  trasferimento
          mediante mezzi di trasporto pubblico; 
                c) durata della disoccupazione; 
                d) retribuzione superiore di almeno il 20  per  cento
          rispetto  alla  indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
          precedente,  da  computare  senza  considerare  l'eventuale
          integrazione a carico dei fondi  di  solidarieta',  di  cui
          agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto   legislativo
          attuativo della delega di cui all'art. 1,  comma  2,  della
          legge n. 183 del 2014. 
              2. I fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26  e
          seguenti del decreto legislativo attuativo della delega  di
          cui all'art. 1, comma 2,  della  legge  n.  183  del  2014,
          possono prevedere che le  prestazioni  integrative  di  cui
          all'art. 3, comma 11, lettera a), della  legge  n.  92  del
          2012, continuino ad applicarsi in caso di  accettazione  di
          una offerta di lavoro congrua, nella misura  massima  della
          differenza  tra   l'indennita'   complessiva   inizialmente
          prevista,  aumentata  del  20  per  cento,   e   la   nuova
          retribuzione. 
              3. Fino alla data di adozione del provvedimento di  cui
          al comma 1, trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno  2012,  n.
          92.».